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DISCIPLINARE
DI PRODUZIONE
Articolo
1 La denominazione di origine controllata "Primitivo di
Manduria " è riservata al vino rosso che risponde alle
condizioni e ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di
produzione.
Articolo
2 II vino "Primitivo di Manduria" deve essere
ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno
Primitivo.
Articolo
3 La zona di produzione del vino rosso "Primitivo di
Manduria" comprende: in provincia di Taranto, i territori dei
comuni di Manduria, Carosino, Monteparano, Leporano, Pulsano,
Faggiano, San Giorgio Jonico, San Marzano di San Giuseppe,
Fragagnano, Lizzano, Sava, Torricella, Maruggio, Avetrana e quello
della frazione di Talsano e delle isole amministrative del comune
di Taranto, interclusi nei territori dei comuni di Fragagnano e
Lizzano. Le isole amministrative del comune di Taranto di cui
sopra sono così delimitate: partendo al km 87 sulla strada
provinciale Carosino-Francavilla, il limite segue verso sud il
confine comunale di Carosino fino ad incontrare quello di
Monteparano, località Macchiella, lungo il qual prosegue, sempre
verso sud, sino ad incrociare il confine dì Roccaforzata in
località Petrello. Prosegue quindi lungo il confine sud di Roccaforzata fino all'incrocio di questi con quello di Faggiano, a
sud del centro abitato di questo comune. Segue quindi il confine
occidentale del comune di Faggiano in dìrezione sud sino ad
incrociare quello di Pulsano sulla strada che a questi conduce (km
76,500 circa, prosegue poi lungo il confine occidentale di Pulsano
in direzione sud sino alla costa, quindi lungo questa, verso ovest,
raggiunge il confine di Lizzano che segue poi verso nord fino
raggiungere quello di Fragagnano in prossimità della masseria A.
Grifone. Quindi, lungo i confine orientale di Fragagnano, prosegue
verso nord sino ad incontrare quello di Grottaglie in località
Pappadai , segue poi il confine comunale di Grottaglie in
direzione nord est raggiungendo, sulla strada provinciale
Francavilla-Carosino , il km 87 da dove la delimitazione era
iniziata. In provincia di Brindisi i territorì dei comuni di Erchie,
Oria e Torre S. Susanna.
Articolo
4 Le condizioni ambientali di coltura dei vigneti destinati
alla produzione del vino "Primitivo di Manduria" devono
essere quelle tradizionali della zona e comunque atte a conferire
alle uve e al vino derivato le specifiche caratteristiche. Sono
pertanto da considerarsi idonei, ai fini dell'iscrizione nell'albo
dì cui all'artìcolo 10 del Dpr 12 luglio 1963, n° 930, soltanto
i vigneti ubicati su terreni
caratterizzati
dalla presenza di
roccia calcarea tufacea spesso fessurata, poggiante su uno strato di argilla, sotto uno strato di
terra fertile. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i
sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o
comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del
vino. La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino
"Primitivo di Manduria" non deve essere superiore a q.li
90 per ettaro di vigneto in coltura specializzata. A detto limite
anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere
riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la
produzione non superi del 20% il limite medesimo. La resa
massima delle uve in vino non deve essere superiore al 70%
Articolo
5 Le operazioni di vinificazione e preparazione dei vini
debbono avvenire nel territorio di cui all'articolo 3. Le uve, per
le quali è consentito un leggero appassimento solo sulla pianta,
devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva
minima naturale di 13,5. Nella preparazione dei vini sono
consentiti solo i sistemi tradizionali che escludono qualsiasi
correzione con concentrato. E' consentita la preparazione del
"Primitivo di Manduria" nel tipo liquoroso secondo le
vigenti disposizioni di legge
Articolo
6 II vino "Primitivo di Manduria" destinato al
consumo diretto deve rispondere alle seguenti caratteristiche: colore: rosso, tendente al violaceo e all'arancione con
l'invecchiamento; - odore: aroma leggero caratteristico; sapore:
gradevole, pieno, armonico, tendente al vellutato con
l'invecchiamento; può essere anche leggermente amabile e in tal
caso il contenuto zuccherino non deve superare i 10 grammi per
litro. gradazione alcolica minima complessiva: 14; - acidità
totale minima: 5 per mille; - estratto secco netto minimo: 24 per
mille. E' in facoltà del Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste
modificare con proprio decreto i limiti minimi sopra indicati per
l'acidità totale e l'estratto secco netto.
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Articolo 7 II vino "Primitivo di Manduria" quando
proviene da uve che assicurino al vino una gradazione alcolica
complessiva minima naturale di 15, può essere preparato nei tipi:
dolce naturale, liquoroso dolce naturale, liquoroso secco, da
indicare in etichetta e deve rispondere alle seguenti
caratteristiche: Dolce naturale: gradazione alcolica minima
complessiva: 16, di cui effettiva almeno 13 e un minimo da
svolgere di 3 gradi. Liquoroso dolce naturale: gradazione alcolica
minima complessiva : 17,5, di cui effettiva almeno 15 e un minimo
di 2,5 gradi da svolgere. Liquoroso secco: gradazione minima
complessiva : 18, di cui effettiva almeno 16,5 e un minimo di 1,5
gradi da svolgere.
Articolo
8 II "Primitivo di Manduria" nei tipi normale e
dolce naturale non può essere immesso al consumo prima del 1°
giugno dell'anno successivo a quello di produzione delle uve. Il
"Primitivo di Manduria" nei tipi liquorosi deve essere
sottoposto ad un periodo di invecchiamento obbligatorio di almeno
due anni a decorrere dalla data di alcolizzazione. E' consentito
altresì l'uso di indicazioni geografìche e toponomastiche che
facciano riferimento a comuni, frazioni, zone e località compresi
nella zona delimitata dal precedente articolo 3 e dai quali
effettivamente provengono le uve da cui il vino così qualificato
è stato ottenuto. E' vietato l'uso di qualificazioni diverse da
quelle previste dal presente disciplinare, ivi compresi gli
aggettivi "extra", "fine", "scelto",
"selezionato" e simili.
Articolo
9 Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque
distribuisce per il consumo con la denominazione di origine
controllata "Primitivo di Manduria", vini che non
rispondono alle condizioni e ai requisiti del presente
disciplinare, è punito a norma dell'articolo 18 del Dpr 12 luglio
1963, n° 930.
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