LO STATUTO

 

 

 

LO STATUTO

ART. 1 COSTITUZIONE 

ART. 2 DURATA  

ART. 3 SEDE  

ART. 4 SCOPI  

ART. 5 REQUISITI E MODALITA’ DI AMMISSIONE  

ART. 6 SOCI ONORARI  

ART. 7 OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI  

ART. 8 SANZIONI  

ART. 9 PERDITA DELLA QUALITA’ DI CONSORZIATO  

ART. 10 RECESSO  

ART. 11 DECADENZA  

ART. 12 ESCLUSIONE  

ART. 13 ORGANI  

ART. 14 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA  

ART. 15 MODALITA’ DI VOTO  

ART. 16 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA  

ART. 17 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

ART. 18 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

ART. 19 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  

ART. 20 PRESIDENTE DEL CONSORZIO  

ART. 21 COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE  

ART. 22 COLLEGIO SINDACALE  

ART. 23 CLAUSOLA COMPROMISSORIA 

ART. 24 DIRETTORE/SEGRETARIO E PERSONALE DEL CONSORZIO  

ART. 25 REGOLAMENTI INTERNI  

ART. 26 FONDO CONSORTILE  

ART. 27 ESERCIZIO FINANZIARIO  

ART. 28 LIQUIDAZIONE 

ART. 29 MARCHIO CONSORTILE  

ART. 30 DISPOSIZIONI FINALI DISPOSIZIONI TRANSITORIE 

                 Art. 1- COSTITUZIONE

E’ costituito un Consorzio volontario per la tutela del vino “Primitivo” ai sensi del DPR 30.10.1974 e della legge 164/92 denominato “Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria DOC”. Il Consorzio è un’associazione interprofessionale di categoria senza scopo di lucro, per la tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi alla Denominazione di Origine dei propri vini. Esso è disciplinato dalla Legge 164 del 10.02.1992 e relativi Regolamenti, oltre che dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.

Art. 2- DURATA Il Consorzio ha durata sino al 2030 salvo proroga.   

Art. 3- SEDE La sede legale del Consorzio è in Manduria in Via Ferdinando Donno n° 7. L’organo amministrativo potrà istituire e/o sopprimere sedi operative, secondarie ed eventuali sezioni staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all’estero.

Art. 4- SCOPI Il Consorzio non ha finalità di lucro e si prefigge i seguenti scopi:  I) tutelare, valorizzare e curare gli interessi relativi alla Denominazione di Origine del vino “Primitivo di Manduria”; II) svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai Consorzi dalla legislazione comunitaria e nazionale in materia di vini a denominazione di cui alla L. 164 del 1992 e relativi regolamenti, in particolare:a) collaborare alla vigilanza sull’applicazione della legge 164/92; b) organizzare e coordinare le attività delle categorie interessate alla produzione e alla commercializzazione di ciascuna delle denominazioni, nell’ambito delle proprie specifiche competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle denominazioni stesse; c) praticare una specifica attività onde assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione, nonché tutelare le denominazioni dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall’usurpazione e da altri illeciti, difendendo in ogni sede i legittimi interessi del Consorzio; anche costituendosi parte civile; d) attuare tutte le misure per valorizzare direttamente e indirettamente le denominazioni, sotto il profilo tecnico e dell’immagine; e) collaborare con gli Enti e soggetti aventi scopi affini per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione e al sostegno della produzione vitivinicola e dei prodotti   tutelati. III) Il Consorzio inoltre potrà: a) proporre la disciplina regolamentare delle rispettive Denominazioni dei vini; b) espletare funzioni consultive e operative nei riguardi degli organismi istituzionali comunitari, nazionali e loro uffici periferici, degli enti regionali, enti locali, Camera di C.I.A.A. in materia di gestione degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denuncia di produzione delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all’art.23 della L. 164/92 e di quant’altro di competenza dei predetti enti in materia di vini a denominazione;c) curare la formazione e fornire assistenza tecnica nelle varie fasi interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di servizi generali relativi all’utilizzo delle denominazioni; d) istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle attività svolte in nome e per conto delle aziende associate; e) collaborare ad organismi rappresentativi di denominazioni a base sia più ampia che più ristretta, anche per utilizzare le loro strutture amministrative e tecniche; f) collaborare a consorzi di tutela di altre denominazioni ricadenti nello stesso territorio in tutto o in parte; g) aderire ad altre organizzazioni ed associazioni di consorzi di tutela delle denominazioni aventi scopo di coordinamento ed assistenza e comunque affini ai propri; anche affidando o delegando loro funzioni e compiti propri;   h) previa convenzione, relativamente alle modalità del servizio e del rimborso delle spese, permettere l’utilizzo da parte di altri consorzi, delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l’autonomia ai sensi dell’art. 7 comma 3 del D.M. 4/06/97 n 256. Al fine di meglio perseguire gli scopi suddetti, il Consorzio potrà inoltre richiedere:- di essere incaricato di collaborare alla vigilanza sull’applicazione della legge 164/92 nei confronti dei propri associati;- l’autorizzazione ad esercitare le funzioni di cui all’art. 21 della legge 164/1192.  

Art. 5- REQUISITI E MODALITA’ DI AMMISSIONE Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle Denominazioni d’Origine tutelate dal Consorzio che esercitano una o più attività produttive (viticoltura, e/o vinificazione, e/o imbottigliamento). L’ammissione al Consorzio è comunque garantita a tutti i soggetti interessati alla denominazione ed in particolare:a) agli imprenditori agricoli, singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;b) agli imprenditori commerciali e cantine sociali che attuano la vinificazione ed eventualmente l’imbottigliamento; c) a tutti coloro che nell’ambito della zona di produzione e vinificazione esercitano l’imbottigliamento del vino tutelato. L’ammissione al Consorzio deve essere richiesta mediante domanda scritta contenente:a) l’esatta denominazione o ragione sociale dell’impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti; b) l’indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell’impresa agricola o commerciale; c) gli estremi dell’iscrizione nel Registro delle Imprese: Sezione Speciale Imprenditori Agricoli per la categoria dei produttori; Sezione Ordinaria per gli imprenditori non agricoli; d) per i viticoltori gli estremi d’iscrizione al relativo Albo dei Vigneti delle Denominazioni “Primitivo”; e) l’indicazione dell’attività effettivamente svolta;f) dichiarazione di conoscere il presente Statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, oltre che dalle leggi e dagli eventuali regolamenti.Il Consiglio di Amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione. Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato anche avanti il Collegio Arbitrale con le modalità e i termini indicati all’art. 23.  

Art. 6 – SOCI ONORARI Sono soci onorari le persone fisiche o giuridiche che, condividendone gli scopi, abbiano accettato l’invito, espresso dall’Assemblea del Consorzio, di farne parte. L’adesione si intende a tempo indeterminato ed a titolo non oneroso. Essi hanno diritto di partecipazione ed intervento in assemblea, ma con voto consultivo. Ai soci onorari non si applicano gli artt. 7-8-9-10-11-12- dello Statuto.   

Art. 7- OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI Gli associati devono sottostare ai seguenti obblighi: a) versamento della quota fissa “una tantum” di accesso ai servizi del Consorzio nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione al Consorzio. L’iscrizione non dà alcun diritto sul patrimonio del Consorzio e la relativa quota non potrà più venire restituita; b) rigorosa osservanza dello Statuto e delle deliberazioni legalmente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni;c) versamento del contributo annuale commisurato alla quantità di prodotto ottenuto (uva denunziata e/o vino denunziato e/o imbottigliato) stabilito dal Consiglio di Amministrazione nel rispetto del medesimo criterio di proporzionalità, analogamente stabilito per le modalità, di voto, sulla base del bilancio preventivo approvato dall’assemblea di cui all’art. 15;d) versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea;e) assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell’accertamento dell’esatto adempimento degli obblighi assunti;f) diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee regolarmente convocate solo se in regola con i pagamenti dei contributi. Non è ammesso il recesso nei primi tre esercizi dall’iscrizione. 

 Art. 8 – SANZIONI Nei confronti dell’associato che non rispetti il presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere consigliari, il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità dell’infrazione, comminare le seguenti sanzioni:a) censura con diffida;b) sanzioni pecuniarie fino a un numero doppio del contributo annuale vigente all’atto della violazione;c) esclusione dal Consorzio. Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l’interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a regolarizzare la propria posizione entro un congruo termine o a far pervenire, se lo ritenga opportuno, chiarimenti o giustificazioni. I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.. Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l’interessato può instaurare controversia ricorrendo al Collegio arbitrale nei modi e termini previsti dall’art. 23. Il ricorso validamente presentato provoca la sospensione dell’irrogazione delle sanzioni.   

Art. 9 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI CONSORZIATO La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il socio deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non potrà ripetere alcun contributo versato ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.  

Art. 10 – RECESSO Gli obblighi degli associati verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando: a) l’associato abbia cessato di svolgere la propria attività;b) nel caso di dimissioni;c) negli altri casi normalmente previsti. La richiesta di dimissioni deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di Amministrazione spedita entro il 30 giugno di ciascun anno e avrà effetto fra le parti alla chiusura dell’esercizio in corso (o successivo), salvo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 7. 

 Art. 11 DECADENZA Decade dal diritto di far parte del Consorzio l’associato che: a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti per l’ammissione;b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà della propria azienda;c) si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio; d) nel caso di decesso l’erede ha facoltà di subentrare salvo diniego per giusta causa; in tal caso l’interessato può appellarsi al Collegio arbitrale con le modalità e termini di cui all’art. 23. Se sono più eredi il Consiglio di amministrazione ha la facoltà di accettarli tutti o parte di essi.  

Art. 12 –ESCLUSIONE Può essere escluso dal Consorzio l’associato che:a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;b) abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente Statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli Organi Consortili;c) senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso il Consorzio per qualsiasi titolo,d) sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;e) svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;f) negli altri casi previsti da leggi o regolamenti. L’esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni pecuniarie comminate anche per effetto dell’esclusione. Sull’esclusione delibera il Consiglio di Amministrazione e il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro 15 gg. dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R. L’interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio arbitrale nei modi e termini previsti dall’art. 23.   

Art. 13 – ORGANI Sono organi del Consorzio: 1 L’Assemblea Generale dei Consorziati; 2 il Consiglio di Amministrazione; 3 il Presidente del Consorzio; 4 il Collegio Sindacale:   

Art. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA All’Assemblea Ordinaria spetta il compito di: a) determinare l’indirizzo generale dell’attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;b) deliberare sul rendiconto economico e finanziario annuale e sulla relazione dell’attività svolta nell’esercizio, nonché sul bilancio preventivo;c) eleggere i componenti del Consiglio di Amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi loro spettanti;d) approvare l’eventuale regolamento per l’uso del marchio di qualità e gli eventuali regolamenti interni;e) nominare i membri del Collegio Sindacale, scelti anche tra persone estranee al Consorzio, e il suo Presidente, stabilendone il compenso;f) deliberare sull’adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;g) ratificare le decisioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla determinazione e applicazione dei contributi straordinari dovuti dai Soci;h) deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.Si considera Straordinaria l’assemblea convocata, su decisione del Consiglio di Amministrazione per deliberare: i) sulle modifiche da apportare al presente Statuto;j) sullo Scioglimento del Consorzio o sulla proroga della sua durata;k) sulla messa in liquidazione del Consorzio e relativa nomina, poteri e remunerazione dei liquidatori e la devoluzione del patrimonio.   

Art. 15 – MODALITA’ DI VOTO   All’ Assemblea partecipano tutti i soci che si trovino in regola con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o esclusi. I voti spettanti a ciascun associato vengono calcolati sulla base delle denunzie presentate nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare, rispettivamente:- l’uva prodotta e denunziata per i viticoltori;- il vino prodotto e denunziato per i vinificatori; - il vino imbottigliato, risultante dal registro di imbottigliamento, per gli imbottigliatori autorizzati. Ad ogni socio viticoltore spetterà un voto ogni 40 q.li di uva; oltre i 40 q.li un voto ogni ulteriori 40 q.li di uva. Ad ogni socio vinificatore spetterà un voto ogni 28 ettolitri di vino; oltre i 28 h.li un voto ogni ulteriori 28 h.li di vino. Ad ogni socio imbottigliatore spetterà un voto ogni 28 h.li di vino imbottigliato; oltre i 28 h.li un voto ogni ulteriori 28 h.li di vino imbottigliato. Comunque ad ogni socio spetta almeno un voto. Ogni singolo socio non potrà essere portatore di delega per più di due soci. Qualora l’associato svolga contemporaneamente due o tre attività produttive il voto è cumulativo delle attività svolte, salvo quanto previsto all’art. 17.      

 Art. 16 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA     L’Assemblea si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’ esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di Amministrazione tutte le volte che esso lo riterrà opportuno o su richiesta di almeno un quinto dei consorziati. La convocazione avviene tramite lettera da spedirsi a ciascun socio al domicilio risultante dal libro dei consorziati, almeno 12 giorni prima di quello fissato per la riunione. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati, e alla stessa intervengono i componenti del Collegio Sindacale; è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal Vice-presidente o dal Consigliere più anziano. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio. Spetta al Presidente dell’Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando siano  rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all’intera compagine consortile determinati ai sensi dell’art. 15 e in seconda convocazione qualunque sia  il numero di voti rappresentati. La seconda convocazione potrà avere luogo dopo un’ora dalla prima convocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria vengono adottate con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti espressi dai soci presenti, mentre per la validità delle deliberazioni dell’assemblea ordinaria sarà sufficiente la semplice maggioranza dei voti espressi dai soci presenti. Delle riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.  

Art. 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 9 membri eletti nelle assemblee di categoria. La composizione del Consiglio deve prevedere un’equa rappresentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo. Nel caso in cui una o due categorie non fossero state presenti nel corpo sociale al momento dell’assemblea elettorale, ma entrassero solo successivamente nel Consorzio, ne verrà automaticamente cooptato un rappresentante per ciascuna nel Consiglio di Amministrazione. Il voto potrà venire attribuito solo ai candidati indicati sulle schede elettorali. I nominativi dei candidati, in numero almeno doppio rispetto al numero massimo di membri eleggibili, dovranno venire espressi da apposite assemblee parziali di categoria convocate dal Presidente o chi per esso almeno trenta giorni prima dell’Assemblea generale e da tenersi con le modalità previste agli artt. 15 e 16. Nella composizione delle liste si deve tener conto dell’eventuale presenza di associati raggruppabili in sottocategorie rappresentative di interessi omogenei. Qualora il Consorzio sia competente per più denominazioni, nel Consiglio di Amministrazione dovrà venire assicurata, da apposito regolamento, una rappresentatività commisurata proporzionalmente al livello produttivo degli associati di ciascuna denominazione. I consiglieri durano in carica per il periodo determinato all’atto della loro nomina, che comunque non potrà mai essere superiore a tre anni, e sono rieleggibili. Il primo Consiglio di Amministrazione insediato all’atto della costituzione del Consorzio di Tutela durerà in carica per un solo anno. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima categoria del consigliere dimissionario. I membri del Consiglio di Amministrazione assenti senza giustificato motivo da 3 sedute consecutive decadono dalla carica. I consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni , salvo che non lo deliberi l’assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio. Il Consiglio, con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, nomina tra i suoi membri il presidente e due Vicepresidenti. Il Presidente del Consiglio è anche Presidente del Consorzio. Il Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o più amministratori, mediante apposite procure revocabili, oppure ad un Comitato esecutivo, disciplinandone in tal caso il funzionamento.  

art. 18 --CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione é convocato dal Presidente del Consorzio, od in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, tutte le volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta domanda scritta da almeno 4 consiglieri o dal collegio sindacale.

La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno é effettuata a mezzo lettera, da spedirsi non meno di 3 giorni prima della riunione; nei casi urgenti anche a mezzo di telefax o telegramma spediti almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, sono valide quando intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

 

Art. 19 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di ordinaria e straordinaria amministrazione. Spetta al Consiglio deliberare la copertura dei costi di gestione per l’assolvimento dei compiti previsti dall’art. 21 della legge 164 del ’92, delegati dalla Pubblica Amministrazione attraverso specifici contributi a carico dei richiedenti il servizio. Esso dovrà decidere sulle iniziative da assumersi e da promuoversi e sui criteri da seguirsi per l’attuazione degli scopi del Consorzio.  

Art. 20 – PRESIDENTE DEL CONSORZIO Il Presidente: a) ha la rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio e ne sottoscrive gli atti, premettendone la ragione sociale;b) ha la facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari e amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;c) rilascia quietanze liberatorie per l’incasso delle somme a qualsiasi titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti dovuti per le spese di gestione;d) può compiere tutte le operazioni bancarie nell’ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di Amministrazione;e) presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di Amministrazione;f) vigila sull’esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall’Assemblea o da Consiglio di Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;g) può delegare con speciale procura, alcune delle sue funzioni ai Vicepresidenti e al Direttore. In caso di prolungato impedimento del Presidente le relative funzioni sono svolte da un Vice presidente, su precisa delega del Consiglio di Amministrazione.               

  Art. 21 – COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE Qualora il Consorzio sia competente per più denominazioni, potrà essere nominato un apposito Comitato per ciascuna di esse: il parere espresso del Comitato è vincolante nelle materie previste dall’art. 21 della legge n. 164 del '92 e succ. modifiche. Il Consiglio di Amministrazione può anche nominare specifiche Commissioni Tecniche per la cui composizione si dovrà tener conto degli specifici interessi delle categorie produttive. I commissari saranno scelti fra gli associati o rappresentanti di persone giuridiche associate e potranno venire integrate con la partecipazione di esperti di provata esperienza. Sia i Comitati che le Commissioni sono presiedute da un componente il Consiglio di Amministrazione. 

  Art. 22 – COLLEGIO SINDACALE I membri del Collegio Sindacale, che possono anche non essere soci, durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Il Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio. Il Collegio Sindacale: a) vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull’osservanza delle leggi e del presente Statuto;b) assiste alle adunanze dell’Assemblea ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;c) esamina il rendiconto consuntivo riferendone all’Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità e alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili. 

 Art. 23 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA Gli associati sono tenuti a rimettere alla decisione di un Collegio Arbitrale la risoluzione di tutte le controversie relative all’interpretazione ed all’applicazione delle disposizioni del presente Statuto e dell’eventuale regolamento, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle due   parti in lite, e il terzo dai due arbitri così nominati, e in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Taranto. Il Collegio Arbitrale, che avrà sede in Manduria, giudicherà nelle forme dell’arbitrato rituale ai Sensi dell’art. 2, comma 1, lett. i) del Regolamento dei Consorzi. Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere presentato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del fatto che determina la controversia.  

Art. 24 – DIRETTORE /SEGRETARIO E PERSONALE DEL CONSORZIO La direzione del Consorzio può venire affidata ad un Direttore/Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione con le modalità ritenute più idonee.  Il Direttore/Segretario, che deve rispondere ai necessari requisiti tecnici e morali:- ha la responsabilità dell’Ufficio e dei servizi consortili;- esegue i deliberati degli Organi del Consorzio secondo le direttive del Presidente;- interviene con voto consuntivo alle sedute degli Organi collegiali del Consorzio assolvendone le funzioni di segretario e partecipa alle riunioni delle commissioni tecniche. L’altro personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di Amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore. Il Direttore e tutto il personale del Consorzio sono tenuti al segreto d’ufficio.  

Art. 25 – REGOLAMENTI INTERNI Il funzionamento tecnico e amministrativo del Consorzio è disciplinato da un regolamento interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea. Nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio. 

Art. 26 – FONDO CONSORTILE Il fondo consortile è formato dai contributi degli associati, dai beni mobili e immobili e dai valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di qualunque provenienza dovessero entrare in proprietà del Consorzio.  

Art. 27- ESERCIZIO FINANZIARIO L’esercizio sociale ha inizio dal 1° di Gennaio e termina al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consuntivo e preventivo che verranno poi sottoposti all’approvazione dell’assemblea entro quattro mesi dalla  chiusura dell’esercizio.      

  Art. 28 – LIQUIDAZIONE Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art. 2275 e segg. Codice Civile. Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal Bilancio finale di liquidazione sarà devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.  

  Art. 29 MARCHIO CONSORTILE Il marchio del consorzio identifica la denominazione tutelata ed è costituito da un simbolo che sarà deciso dal Consiglio di Amministrazione. Il relativo uso, nel rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 19 lett. d) della legge 164/92, sarà disciplinato da un apposito regolamento. 

 Art. 30 – DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di Tutela. 

 DISPOSIZIONI TRANSITORIE Il Consiglio di Amministrazione nella sua attuale composizione rimane in carica sino alla scadenza del proprio mandato, e cioè sino all’Assemblea di approvazione del rendiconto economico e finanziario dell’esercizio.

                   

 

 

 

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