|
LO
STATUTO
ART.
1 COSTITUZIONE
ART.
2 DURATA
ART.
3 SEDE
ART.
4 SCOPI
ART.
5 REQUISITI E MODALITA’ DI AMMISSIONE
ART.
6 SOCI ONORARI
ART.
7 OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI
ART.
8 SANZIONI
ART.
9 PERDITA DELLA QUALITA’ DI CONSORZIATO
ART.
10 RECESSO
ART.
11 DECADENZA
ART.
12 ESCLUSIONE
ART.
13 ORGANI
ART.
14 ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
ART.
15 MODALITA’ DI VOTO
ART.
16 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
ART.
17 CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART.
18 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART.
19 POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
ART.
20 PRESIDENTE DEL CONSORZIO
ART.
21 COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE
ART.
22 COLLEGIO SINDACALE
ART.
23 CLAUSOLA COMPROMISSORIA
ART.
24 DIRETTORE/SEGRETARIO E PERSONALE DEL CONSORZIO
ART.
25 REGOLAMENTI INTERNI
ART.
26 FONDO CONSORTILE
ART.
27 ESERCIZIO FINANZIARIO
ART.
28 LIQUIDAZIONE
ART.
29 MARCHIO CONSORTILE
ART.
30 DISPOSIZIONI FINALI DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 1- COSTITUZIONE
E’
costituito un Consorzio volontario per la tutela del vino “Primitivo”
ai sensi del DPR 30.10.1974 e della legge 164/92 denominato “Consorzio
di Tutela del Primitivo di Manduria DOC”. Il Consorzio è un’associazione
interprofessionale di categoria senza scopo di lucro, per la
tutela, valorizzazione e cura generale degli interessi relativi
alla Denominazione di Origine dei propri vini. Esso è disciplinato
dalla Legge 164 del 10.02.1992 e relativi Regolamenti, oltre che
dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti interni e
successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.
Art.
2- DURATA Il Consorzio ha durata sino al 2030 salvo
proroga.
Art.
3- SEDE La sede legale del Consorzio è in Manduria in Via
Ferdinando Donno n° 7. L’organo amministrativo potrà istituire
e/o sopprimere sedi operative, secondarie ed eventuali sezioni
staccate, nonché uffici di rappresentanza in Italia e all’estero.
Art.
4- SCOPI Il Consorzio non ha finalità di lucro e si prefigge i
seguenti scopi: I) tutelare, valorizzare e curare gli
interessi relativi alla Denominazione di Origine del vino “Primitivo
di Manduria”; II) svolgere tutte le attività e i compiti
attribuiti ai Consorzi dalla legislazione comunitaria e nazionale
in materia di vini a denominazione di cui alla L. 164 del 1992 e
relativi regolamenti, in particolare:a) collaborare alla
vigilanza sull’applicazione della legge 164/92; b) organizzare e
coordinare le attività delle categorie interessate alla
produzione e alla commercializzazione di ciascuna delle
denominazioni, nell’ambito delle proprie specifiche
competenze, ai fini della tutela e della valorizzazione delle
denominazioni stesse; c) praticare una specifica attività onde
assicurare la corrispondenza tra gli adempimenti operativi cui sono
tenuti i produttori e le norme dei disciplinari di produzione,
nonché tutelare le denominazioni dal plagio, dalla sleale
concorrenza, dall’usurpazione e da altri illeciti, difendendo in
ogni sede i legittimi interessi del Consorzio; anche costituendosi parte civile; d) attuare tutte le misure per valorizzare
direttamente e indirettamente le denominazioni, sotto il profilo
tecnico e dell’immagine; e) collaborare con gli Enti e soggetti
aventi scopi affini per promuovere e realizzare iniziative atte
alla valorizzazione e al sostegno della produzione vitivinicola e
dei prodotti tutelati. III) Il Consorzio inoltre
potrà: a) proporre la disciplina regolamentare delle
rispettive Denominazioni dei vini; b) espletare funzioni
consultive e operative nei riguardi degli organismi istituzionali
comunitari, nazionali e loro uffici periferici, degli enti
regionali, enti locali, Camera di C.I.A.A. in materia di gestione
degli albi dei vigneti e degli elenchi delle vigne, di denuncia di produzione
delle uve e dei vini, di distribuzione dei contrassegni di cui all’art.23
della L. 164/92 e di quant’altro di competenza dei predetti enti
in materia di vini a denominazione;c)
curare la formazione e fornire assistenza tecnica nelle varie fasi
interessate al settore vitivinicolo, compresa la fornitura di
servizi generali relativi all’utilizzo delle denominazioni; d)
istituire uffici per i rapporti con i terzi relativamente alle
attività svolte in nome e per conto delle aziende associate; e)
collaborare ad organismi rappresentativi di denominazioni a base
sia più ampia che più ristretta, anche per utilizzare le loro
strutture amministrative e tecniche; f) collaborare a consorzi di
tutela di altre denominazioni ricadenti nello stesso territorio in
tutto o in parte; g) aderire ad altre organizzazioni ed
associazioni di consorzi di tutela delle denominazioni aventi scopo di coordinamento ed assistenza e comunque affini
ai propri; anche affidando o delegando loro funzioni e compiti
propri;
h)
previa convenzione, relativamente alle modalità del servizio e
del rimborso delle spese, permettere l’utilizzo da parte di
altri consorzi, delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l’autonomia ai sensi dell’art. 7 comma 3
del D.M. 4/06/97 n 256. Al fine di meglio perseguire gli scopi
suddetti, il Consorzio potrà inoltre richiedere:- di essere
incaricato di collaborare alla vigilanza sull’applicazione
della legge 164/92 nei confronti dei propri associati;- l’autorizzazione
ad esercitare le funzioni di cui all’art. 21 della legge
164/1192.
Art.
5- REQUISITI E MODALITA’ DI AMMISSIONE Possono essere soci del
Consorzio tutti gli utilizzatori delle Denominazioni d’Origine
tutelate dal Consorzio che esercitano una o più attività
produttive (viticoltura, e/o vinificazione, e/o imbottigliamento).
L’ammissione al Consorzio è comunque garantita a tutti i
soggetti interessati alla denominazione ed in particolare:a)
agli imprenditori agricoli, singoli o associati esercenti una o
più delle predette attività produttive;b) agli imprenditori
commerciali e cantine sociali che attuano la vinificazione ed
eventualmente l’imbottigliamento; c) a tutti coloro che nell’ambito
della zona di produzione e vinificazione esercitano l’imbottigliamento
del vino tutelato. L’ammissione al Consorzio deve essere
richiesta mediante domanda scritta contenente:a) l’esatta
denominazione o ragione sociale dell’impresa e le generalità
dei suoi legali rappresentanti; b) l’indicazione della sede
legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell’impresa
agricola o commerciale; c) gli estremi dell’iscrizione nel
Registro delle Imprese: Sezione Speciale Imprenditori Agricoli per
la categoria dei produttori; Sezione Ordinaria per gli
imprenditori non agricoli; d) per i viticoltori gli estremi d’iscrizione
al relativo Albo dei Vigneti delle Denominazioni “Primitivo”;
e) l’indicazione dell’attività effettivamente svolta;f)
dichiarazione di conoscere il presente Statuto e di assoggettarsi
agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni
legalmente adottate dagli organi sociali, oltre che dalle leggi e
dagli eventuali regolamenti.Il Consiglio di Amministrazione,
accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla
domanda nel termine di due mesi dalla presentazione. Il mancato
accoglimento della richiesta può essere impugnato anche avanti il
Collegio Arbitrale con le modalità e i termini indicati all’art.
23.
Art.
6 – SOCI ONORARI Sono soci onorari le persone fisiche o
giuridiche che, condividendone gli scopi, abbiano accettato l’invito,
espresso dall’Assemblea del Consorzio, di farne parte. L’adesione
si intende a tempo indeterminato ed a titolo non oneroso. Essi
hanno diritto di partecipazione ed intervento in assemblea, ma con
voto consultivo. Ai soci onorari non si applicano gli artt.
7-8-9-10-11-12- dello Statuto.
Art.
7- OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI Gli associati devono
sottostare ai seguenti obblighi: a) versamento della quota fissa
“una tantum” di accesso ai servizi del Consorzio nella misura
stabilita dal Consiglio di Amministrazione entro un mese dalla
comunicazione del provvedimento di ammissione al Consorzio. L’iscrizione
non dà alcun diritto sul patrimonio del Consorzio e la relativa
quota non potrà più venire
restituita; b)
rigorosa osservanza dello Statuto e delle deliberazioni legalmente
adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali
regolamenti interni;c) versamento del contributo annuale
commisurato alla quantità di prodotto ottenuto (uva denunziata
e/o vino denunziato e/o imbottigliato) stabilito dal Consiglio di
Amministrazione nel rispetto del medesimo criterio di
proporzionalità, analogamente stabilito per le modalità, di
voto, sulla base del bilancio preventivo approvato dall’assemblea
di cui all’art. 15;d) versamento di eventuali contributi
straordinari deliberati dall’Assemblea;e) assoggettamento ad
ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell’accertamento
dell’esatto adempimento degli obblighi assunti;f) diritto di
partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee
regolarmente convocate solo se in regola con i pagamenti dei
contributi. Non è ammesso il recesso nei primi tre esercizi dall’iscrizione.
Art.
8 – SANZIONI Nei confronti dell’associato che non rispetti il
presente Statuto, i regolamenti interni e le delibere consigliari,
il Consiglio di Amministrazione può, in relazione alla gravità
dell’infrazione, comminare le seguenti sanzioni:a) censura con
diffida;b) sanzioni pecuniarie fino a un numero doppio del
contributo annuale vigente all’atto della violazione;c) esclusione
dal Consorzio. Nessun provvedimento può comunque essere adottato
se l’interessato non sia stato invitato, tramite lettera
raccomandata A.R., a regolarizzare la propria posizione entro un
congruo termine o a far pervenire, se lo ritenga opportuno,
chiarimenti o giustificazioni. I provvedimenti di cui sopra devono
essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla
delibera mediante lettera raccomandata A.R.. Contro i
provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l’interessato
può instaurare controversia ricorrendo al Collegio arbitrale nei
modi e termini previsti dall’art. 23. Il ricorso validamente
presentato provoca la sospensione dell’irrogazione delle
sanzioni.
Art.
9 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI CONSORZIATO La perdita della
qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza,
esclusione. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo il
socio deve assolvere tutti gli obblighi finanziari assunti e non
potrà ripetere alcun contributo versato ancorché il rapporto si
risolva in corso di esercizio.
Art.
10 – RECESSO Gli obblighi degli associati verso il Consorzio
hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della
scadenza del Consorzio quando: a) l’associato abbia cessato di
svolgere la propria attività;b) nel caso di dimissioni;c) negli
altri casi normalmente previsti. La richiesta di dimissioni deve
essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di
Amministrazione spedita entro il 30 giugno di ciascun anno e avrà
effetto fra le parti alla chiusura dell’esercizio in corso (o
successivo), salvo quanto previsto dall’ultimo comma dell’art.
7.
Art.
11 DECADENZA Decade dal diritto di far parte del Consorzio l’associato
che: a) abbia perduto taluno dei requisiti essenziali prescritti
per l’ammissione;b) abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso
o la proprietà della propria azienda;c) si trovi in una
situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del
Consorzio; d) nel caso di decesso l’erede ha facoltà di subentrare salvo
diniego per giusta causa; in tal caso l’interessato può
appellarsi al Collegio arbitrale con le modalità e termini di cui
all’art. 23. Se sono più eredi il Consiglio di amministrazione
ha la facoltà di accettarli tutti o parte di essi.
Art.
12 –ESCLUSIONE Può essere escluso dal Consorzio l’associato
che:a) sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;b)
abbia commesso gravi o reiterate violazioni del presente Statuto,
dei regolamenti interni e delle delibere degli Organi
Consortili;c) senza giustificato motivo si renda moroso nel
versamento delle quote o nel pagamento dei debiti contratti verso
il Consorzio per qualsiasi titolo,d) sia stato condannato per
reati dolosi con sentenza definitiva;e) svolga attività in
concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;f) negli
altri casi previsti da leggi o regolamenti. L’esclusione non
solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni pecuniarie
comminate anche per effetto dell’esclusione. Sull’esclusione
delibera il Consiglio di Amministrazione e il relativo
provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro 15 gg.
dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R. L’interessato
può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio arbitrale
nei modi e termini previsti dall’art. 23.
Art.
13 – ORGANI Sono organi del Consorzio: 1 L’Assemblea Generale
dei Consorziati; 2 il Consiglio di Amministrazione; 3 il
Presidente del Consorzio; 4 il Collegio
Sindacale:
Art.
14 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA All’Assemblea
Ordinaria spetta il compito di: a) determinare l’indirizzo
generale dell’attività del Consorzio per il conseguimento delle
finalità consortili;b) deliberare sul rendiconto economico e
finanziario annuale e sulla relazione dell’attività svolta nell’esercizio,
nonché sul bilancio preventivo;c) eleggere i componenti del
Consiglio di Amministrazione, determinando la misura degli
eventuali compensi loro spettanti;d) approvare l’eventuale
regolamento per l’uso del marchio di qualità e gli eventuali
regolamenti interni;e) nominare i membri del Collegio Sindacale,
scelti anche tra persone estranee al Consorzio, e il suo
Presidente, stabilendone il compenso;f) deliberare sull’adesione
alle organizzazioni di assistenza e tutela;g) ratificare le
decisioni del Consiglio di Amministrazione in merito alla
determinazione e applicazione dei contributi straordinari dovuti
dai Soci;h) deliberare su tutti gli argomenti che le siano
sottoposti dal Consiglio di Amministrazione.Si considera
Straordinaria l’assemblea convocata, su decisione del Consiglio
di Amministrazione per deliberare: i) sulle modifiche da apportare
al presente Statuto;j) sullo Scioglimento del Consorzio o sulla
proroga della sua durata;k) sulla messa in liquidazione del
Consorzio e relativa nomina, poteri e remunerazione dei
liquidatori e la devoluzione del patrimonio.
Art.
15 – MODALITA’ DI
VOTO All’ Assemblea partecipano tutti i soci che si trovino in regola
con il pagamento dei contributi e che non siano stati sospesi o
esclusi. I voti spettanti a ciascun associato vengono calcolati
sulla base delle denunzie presentate nella campagna vendemmiale
immediatamente precedente la sessione assembleare,
rispettivamente:- l’uva prodotta e denunziata per i viticoltori;-
il vino prodotto e denunziato per i vinificatori; - il vino
imbottigliato, risultante dal registro di imbottigliamento, per
gli imbottigliatori autorizzati. Ad ogni socio viticoltore
spetterà un voto ogni 40 q.li di uva; oltre i 40 q.li un voto
ogni ulteriori 40 q.li di uva. Ad ogni socio vinificatore
spetterà un voto ogni 28 ettolitri di vino; oltre i 28 h.li un
voto ogni ulteriori 28 h.li di vino. Ad ogni socio imbottigliatore
spetterà un voto ogni 28 h.li di vino imbottigliato; oltre i 28
h.li un voto ogni ulteriori 28 h.li di vino imbottigliato.
Comunque ad ogni socio spetta almeno un voto. Ogni singolo socio
non potrà essere portatore di delega per più di due soci.
Qualora l’associato svolga contemporaneamente due o tre
attività produttive il voto è cumulativo delle attività
svolte, salvo quanto previsto all’art. 17.
Art.
16 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA L’Assemblea
si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla
chiusura dell’ esercizio sociale, ed è convocata sia in via
ordinaria che straordinaria dal Consiglio di Amministrazione
tutte le volte che esso lo riterrà opportuno o su richiesta di
almeno un quinto dei consorziati. La convocazione avviene tramite
lettera da spedirsi a ciascun socio al domicilio risultante dal
libro dei consorziati, almeno 12 giorni prima di quello fissato
per la riunione. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è
costituita dai consorziati, e alla stessa intervengono i
componenti del Collegio Sindacale; è presieduta dal Presidente e
in sua assenza dal Vice-presidente o dal Consigliere più
anziano. Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario della
stessa, anche non socio. Spetta al Presidente dell’Assemblea
dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di
intervento all’Assemblea. L’Assemblea, sia ordinaria che
straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione
quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti
spettanti all’intera compagine consortile determinati ai sensi
dell’art. 15 e in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati. La seconda convocazione potrà
avere luogo dopo un’ora dalla prima
convocazione. Le deliberazioni dell’Assemblea straordinaria
vengono adottate con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei voti
espressi dai soci presenti, mentre per la validità delle
deliberazioni dell’assemblea ordinaria sarà sufficiente la
semplice maggioranza dei voti espressi dai soci presenti. Delle
riunioni di Assemblea si redige apposito verbale firmato dal
Presidente e dal Segretario.
Art.
17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE Il Consiglio di
Amministrazione è costituito da 9 membri eletti nelle assemblee
di categoria. La composizione del Consiglio deve prevedere un’equa
rappresentanza di tutte le categorie che partecipano al ciclo
produttivo. Nel caso in cui una o due categorie non fossero state
presenti nel corpo sociale al momento dell’assemblea elettorale,
ma entrassero solo successivamente nel Consorzio, ne verrà automaticamente cooptato un rappresentante per ciascuna nel
Consiglio di Amministrazione. Il voto potrà venire attribuito
solo ai candidati indicati sulle schede elettorali. I nominativi
dei candidati, in numero almeno doppio rispetto al numero massimo
di
membri eleggibili, dovranno venire espressi da apposite assemblee
parziali di categoria convocate dal Presidente o chi per esso
almeno trenta giorni prima dell’Assemblea generale e da tenersi
con le modalità previste agli artt. 15 e 16. Nella composizione
delle liste si deve tener conto dell’eventuale presenza di
associati raggruppabili in sottocategorie rappresentative di
interessi omogenei. Qualora il Consorzio sia competente per più
denominazioni, nel Consiglio di Amministrazione dovrà venire
assicurata, da apposito regolamento, una rappresentatività
commisurata proporzionalmente al livello produttivo degli
associati di ciascuna denominazione. I consiglieri durano in carica
per il periodo determinato all’atto della loro nomina, che
comunque non potrà mai essere superiore a tre anni, e sono
rieleggibili. Il primo Consiglio di Amministrazione insediato all’atto
della costituzione del Consorzio di Tutela durerà in carica per
un solo anno. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più
amministratori, subentra il primo dei non eletti appartenente alla
medesima categoria del consigliere dimissionario. I membri del
Consiglio di Amministrazione assenti senza giustificato motivo da
3 sedute consecutive decadono dalla carica. I consiglieri non
hanno diritto a compensi o remunerazioni , salvo che non lo
deliberi l’assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del
Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi
membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a
carattere continuativo in favore del Consorzio. Il Consiglio, con
il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, nomina
tra i suoi membri il presidente e due Vicepresidenti. Il
Presidente del Consiglio è anche Presidente del Consorzio. Il
Consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni ad uno o
più amministratori, mediante apposite procure revocabili, oppure
ad un Comitato esecutivo, disciplinandone in tal caso il
funzionamento.
art. 18 --CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di amministrazione é convocato dal Presidente del
Consorzio, od in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, tutte le
volte che lo ritenga opportuno; oppure quando ne sia fatta
domanda scritta da almeno 4 consiglieri o dal collegio
sindacale.
La convocazione con l'indicazione degli argomenti all'ordine del
giorno é effettuata a mezzo lettera, da spedirsi non meno di 3
giorni prima della riunione; nei casi urgenti anche a
mezzo di telefax o telegramma spediti almeno un giorno prima
della riunione.
Le adunanze, presiedute dal Presidente o in sua assenza da uno
dei Vicepresidenti, sono valide quando intervenga la maggioranza
degli amministratori in carica.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti; in
caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art.
19 –
POTERI DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE Il Consiglio
di Amministrazione è investito di ogni e più ampio potere di
ordinaria e straordinaria amministrazione. Spetta al Consiglio
deliberare la copertura dei costi di gestione per l’assolvimento
dei compiti previsti dall’art. 21 della legge 164 del ’92,
delegati dalla Pubblica Amministrazione attraverso specifici
contributi a carico dei richiedenti il servizio. Esso dovrà
decidere sulle iniziative da assumersi e da promuoversi e sui
criteri da seguirsi per l’attuazione degli scopi del
Consorzio.
Art.
20 – PRESIDENTE DEL CONSORZIO Il Presidente: a) ha la
rappresentanza legale del Consorzio anche in giudizio e ne
sottoscrive gli atti, premettendone la ragione sociale;b) ha la
facoltà di nominare gli avvocati e procuratori nelle liti attive
e passive riguardanti il Consorzio, dinanzi a giudici ordinari e
amministrativi, in ogni grado di giurisdizione;c) rilascia
quietanze liberatorie per l’incasso delle somme a qualsiasi
titolo e da chiunque versate al Consorzio ed effettua i pagamenti
dovuti per le spese di gestione;d) può compiere tutte le
operazioni bancarie nell’ambito di appositi rapporti e di
affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di
Amministrazione;e) presiede le riunioni delle assemblee e del
Consiglio di Amministrazione;f) vigila sull’esecuzione delle
operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall’Assemblea
o da Consiglio di Amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla
conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;g) può
delegare con speciale procura, alcune delle sue funzioni ai
Vicepresidenti e al Direttore. In caso di prolungato impedimento
del Presidente le relative funzioni sono svolte da un Vice
presidente, su precisa delega del Consiglio di
Amministrazione.
Art. 21 – COMITATI E COMMISSIONI TECNICHE Qualora il Consorzio
sia competente per più denominazioni, potrà essere nominato un
apposito Comitato per ciascuna di esse: il parere espresso del
Comitato è vincolante nelle materie previste dall’art. 21 della
legge n. 164 del '92 e succ. modifiche. Il Consiglio di
Amministrazione può anche nominare specifiche Commissioni
Tecniche per la cui composizione si dovrà tener conto degli
specifici interessi delle categorie produttive. I commissari
saranno scelti fra gli associati o rappresentanti di persone
giuridiche associate e potranno venire integrate con la
partecipazione di esperti di provata esperienza. Sia i Comitati
che le Commissioni sono presiedute da un componente il Consiglio
di Amministrazione.
Art. 22 – COLLEGIO SINDACALE I membri del Collegio Sindacale, che
possono anche non essere soci, durano in carica tre anni e sono
rieleggibili. Il Collegio Sindacale è nominato dall’Assemblea
ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti;
la stessa assemblea ne determina il compenso e designa altresì il
Presidente del Collegio. Il Collegio Sindacale: a) vigila sulla
gestione amministrativa del Consorzio nonché sull’osservanza
delle leggi e del presente Statuto;b) assiste alle adunanze dell’Assemblea
ed a quelle del Consiglio di Amministrazione;c) esamina il
rendiconto consuntivo riferendone all’Assemblea, con particolare
riguardo alla regolare tenuta della contabilità e alla
corrispondenza del bilancio alle scritture contabili.
Art.
23 – CLAUSOLA COMPROMISSORIA Gli associati sono tenuti a
rimettere alla decisione di un Collegio Arbitrale la risoluzione
di tutte le controversie relative all’interpretazione ed all’applicazione
delle disposizioni del presente Statuto e dell’eventuale
regolamento, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell’Assemblea
e del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Arbitrale sarà
composto da tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle
due parti in lite, e il terzo dai due arbitri così
nominati, e in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di
Taranto. Il Collegio Arbitrale, che avrà sede in Manduria,
giudicherà nelle forme dell’arbitrato rituale ai Sensi dell’art.
2, comma 1, lett. i) del Regolamento dei Consorzi. Il ricorso, a
pena di decadenza, deve essere presentato entro trenta giorni dal
ricevimento della comunicazione del fatto che determina la
controversia.
Art.
24 – DIRETTORE /SEGRETARIO E PERSONALE DEL CONSORZIO La
direzione del Consorzio può venire affidata ad un
Direttore/Segretario, nominato dal Consiglio di Amministrazione
con le modalità ritenute più idonee. Il
Direttore/Segretario, che deve rispondere ai necessari requisiti
tecnici e morali:- ha la responsabilità dell’Ufficio e dei
servizi consortili;- esegue i deliberati degli Organi del
Consorzio secondo le direttive del Presidente;- interviene con
voto consuntivo alle sedute degli Organi collegiali del Consorzio
assolvendone le funzioni di segretario e partecipa alle riunioni
delle commissioni tecniche. L’altro personale dipendente del
Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di Amministrazione
ed è posto alle dipendenze del Direttore. Il Direttore e tutto il
personale del Consorzio sono tenuti al segreto d’ufficio.
Art.
25 – REGOLAMENTI INTERNI Il funzionamento tecnico e
amministrativo del Consorzio è disciplinato da un regolamento
interno predisposto dal Consiglio di Amministrazione e
sottoposto all’approvazione dell’Assemblea. Nel regolamento interno possono essere stabiliti i poteri del
Direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le
mansioni dei dipendenti del Consorzio.
Art.
26 – FONDO CONSORTILE Il fondo consortile è formato dai
contributi degli associati, dai beni mobili e immobili e dai
valori che per acquisti, lasciti, donazioni e contributi di
qualunque provenienza dovessero entrare in proprietà del
Consorzio.
Art.
27- ESERCIZIO FINANZIARIO L’esercizio sociale ha inizio dal 1°
di Gennaio e termina al 31 Dicembre di ogni anno. Alla fine di
ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione predispone il
bilancio consuntivo e preventivo che verranno poi sottoposti all’approvazione
dell’assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio.
Art. 28 – LIQUIDAZIONE Al verificarsi di una causa di
scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi
secondo le norme di cui agli art. 2275 e segg. Codice Civile. Il
patrimonio netto del Consorzio risultante dal Bilancio finale di
liquidazione sarà devoluto ad organismi con finalità analoghe
o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta
dalla legge.
Art.
29 MARCHIO CONSORTILE Il marchio del consorzio identifica la
denominazione tutelata ed è costituito da un simbolo che sarà
deciso dal Consiglio di Amministrazione. Il relativo uso, nel
rispetto delle condizioni stabilite dall’art. 19 lett. d) della
legge 164/92, sarà disciplinato da un apposito regolamento.
Art.
30 – DISPOSIZIONI FINALI Per quanto non espressamente previsto
nel presente Statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice
Civile e da altre norme speciali relative alle particolari
caratteristiche del Consorzio di Tutela.
DISPOSIZIONI
TRANSITORIE Il Consiglio di Amministrazione nella sua attuale
composizione rimane in carica sino alla scadenza del proprio
mandato, e cioè sino all’Assemblea di approvazione del
rendiconto economico e finanziario dell’esercizio.
|