IL CONSORZIO

Statuto

Art. 1 – COSTITUZIONE
Il Consorzio volontario per la tutela dei vini denominato “Consorzio di Tutela del Primitivo di Manduria DOC” è stato originariamente costituito in Manduria (TA) il 16/02/1998 con rogito notaio Adami Michele n. 179066 di raccolta (e successiva modifica in Manduria (TA) il 20/02/2004 con rogito notaio Calvi Vittoria n. 105922 di raccolta).
Il presente statuto discende dall’originario ed è modificato ai sensi del DLgs n.61/10 e DM 16 dicembre 2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi), onde adeguarsi a quanto disposto dalla predetta normativa in materia di regolamentazione dei vini DOP e IGP e di Consorzi di tutela.
A seguito del riconoscimento ministeriale previsto dall’art. 17 commi 1 e 4 del DLgs 61/2010 assume la qualifica di Organizzazione interprofessionale come da art. 125/sexdecies & 1 lett. b) del Reg. CE n. 1234/2007. Se autorizzato ai sensi dell’art. 17 comma 4 del DLgs 61/2010, esercita le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi delle denominazioni tutelate, nonché le attività di cui allo stesso comma 4, nei confronti di tutti i produttori delle stesse denominazioni, anche non aderenti.
Il mantenimento del riconoscimento e dell’autorizzazione “erga omnes”, per tutte o parte delle denominazioni tutelate, è subordinato alla dimostrazione del mantenimento dei requisiti di rappresentatività, nel rispetto del DM n. 7422 del 12.05.2010.
Il Consorzio è disciplinato, oltre che dalla normativa comunitaria e nazionale di cui sopra, dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e successive modifiche, integrazioni o sostituzioni.
Art. 2 – DURATA
Il Consorzio ha durata sino al 31 dicembre 2060 salvo proroga.
Art. 3 - SEDE
Il Consorzio ha sede legale in Manduria (TA) frazione Uggiano Montefusco alla Contrada Piscine s.n..
L’organo amministrativo può istituire e/o sopprimere sedi operative, uffici secondari ed eventuali sezioni staccate nonché uffici di rappresentanza in Italia e all’estero.
Art. 4 - SCOPI E COMPITI

1. Il Consorzio si propone di:
a) tutelare, valorizzare e curare gli interessi generali relativi alla/e denominazione/i e/o indicazione/i di cui all’art. 1.
b) svolgere tutte le attività e i compiti attribuiti ai Consorzi, in quanto Organizzazioni Interprofessionali, dalla legislazione comunitaria e nazionale, ed in particolare:

    • organizzare e coordinare le attività di tutte le categorie interessate alla produzione ed alla valorizzazione dei prodotti recanti le denominazioni suddette;
    • definire, previa consultazione dei rappresentanti di categoria della/e denominazione/i interessata/e, l’attuazione delle politiche di governo dell’offerta, al fine di salvaguardare e tutelare la qualità del prodotto, e contribuire ad un miglior coordinamento dell’immissione sul mercato della/e denominazione/i tutelata/e, nonché definire piani di miglioramento della qualità del prodotto;
    • espletare ogni attività finalizzata alla valutazione economico-congiunturale delle diverse produzioni a denominazione di origine di competenza, in collaborazione con la pubblica amministrazione;
    • coordinare l’adeguamento dei disciplinari di produzione alle nuove o più moderne esigenze riguardanti la tecnologia, l’immagine, la presentazione ed il consumo, e presentare le relative istanze ufficiali agli organi preposti, ivi compresa la richiesta dell’utilizzo del lotto in etichetta per le DOC di competenza in luogo del contrassegno di cui all’art. 19 del DLgs 61/10 e successive modifiche;
    • compiere tutte le attività correlate alla applicazione della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale, riguardante i prodotti a denominazione di propria competenza, nonché l’esercizio delle funzioni previste dal DLgs 61/10 e dai relativi decreti di applicazione e successive modifiche e/o integrazioni, oltre che dalla normativa comunitaria, ivi inclusi i compiti operativi, propositivi, consultivi, di vigilanza e di collaborazione con le Autorità centrale e periferica di controllo e con la Regione Puglia, nonché con tutti gli altri soggetti/Enti pubblici e privati competenti in materia di  vigneti, uve, vini e prodotti recanti le denominazioni tutelate.
    • svolgere ogni attività di proposta, tutela, gestione generale in materia di disciplina e di regolamentazione occorrenti a livello regionale/nazionale/comunitario per quanto riguarda le uve, i mosti, i vini e i sottoprodotti del settore vitivinicolo ottenuti nello stesso territorio e recanti una denominazione di origine di propria competenza, con particolare attenzione allo studio e alla ricerca del territorio  viticolo e alla impiantistica dei vigneti e delle vigne, tutelando quindi anche il territorio e quindi vigilare - anche a livello urbanistico -  sulle aree di particolare pregio destinate al possibile sviluppo dei nuovi vigneti;
    • istituire e coordinare, come ente promotore e gestore, attività e azioni di valorizzazione del distretto d’area rurale e dei percorsi culturali, enoturistici ed enogastronomici previsti da leggi e norme regionali, nazionali e comunitarie.

  • Più in dettaglio, ha il compito di:
    • svolgere, secondo le direttive del MIPAAF, attività a livello giuridico/legale/amministrativo, per assicurare la salvaguardia delle denominazioni tutelate dal plagio, dalla sleale concorrenza, dall’usurpazione e da altri illeciti nazionali ed internazionali, costituendosi anche parte civile nei procedimenti penali e promuovendo ogni opportuna azione in sede sia civile che penale ed amministrativa;
    • curare la formazione tecnica e di immagine e fornire assistenza tecnica e professionale alle aziende e ai produttori, compresa la fornitura di servizi generali relativi alla presentazione e designazione dei prodotti a denominazione, e curare la realizzazione di prodotti editoriali in proprietà a carattere tecnico, divulgativo ed informativo con i relativi diritti d’autore;
    • collaborare con enti pubblici e privati, organismi ed associazioni, istituti e scuole, per promuovere e realizzare iniziative atte alla valorizzazione, all’educazione alimentare e al consumo corretto e responsabile dei prodotti tutelati, anche organizzando corsi di formazione, professionali e didattici;
    • fornire supporto logistico ed organizzativo per eventi dedicati alla promozione ed alla valorizzazione delle denominazioni di competenza.

 
Come attività strumentale e funzionale agli scopi di cui sopra il Consorzio può:

  • partecipare ed aderire ad altri Consorzi, Organismi, Società o Enti di qualsiasi natura;
  • stipulare convenzioni ed accordi con organismi pubblici e/o privati; partecipare a mostre, convegni, fiere, workshop, manifestazioni in Italia ed all’estero; partecipare ed aderire ad altri organismi, di qualsiasi natura, aventi finalità analoghe o complementari; nonché partecipare ad iniziative in collaborazione con enti pubblici e privati;
    previa convenzione relativamente alle modalità e procedure del servizio e del rimborso spese, il Consorzio può permettere l’utilizzo ad altri Consorzi di tutela delle proprie strutture amministrative, garantendone comunque l’autonomia ai sensi dell’art. 17 comma 2 del DLgs 61/10;
  • svolgere attività di presentazione, promozione e degustazione delle denominazioni di cui all’art. 1 nell’ambito di manifestazioni ed eventi dedicati alla valorizzazione di prodotti agroalimentari della Regione Puglia ed al di fuori di questa;
  • assumere la gestione di strutture pubbliche e private per la valorizzazione e promozione dei vini a denominazione tutelati, partecipando ai relativi bandi di accesso ed incaricandosi dei relativi compiti;
  • favorire sinergie nella presentazione dell’immagine dei vini di cui all’art. 1 e dei prodotti agro-alimentari tipici della Regione Puglia, in abbinamento agli stessi vini.
  • adottare per le sue iniziative un proprio marchio, o anche chiederne l’inserimento nel disciplinare di produzione come logo della DOP, se munito dell’autorizzazione di cui all’art.17 comma 4 del DLgs 61/10 e successive modifiche.

3. Inoltre, il Consorzio può organizzare e gestire, secondo procedure e possibilità consentite dal DLgs 61/10 e decreti applicativi, attività tecniche dirette alla vigilanza dei prodotti recanti le denominazioni tutelate.
Più in dettaglio, tali attività si possono configurare nel:

  • impiegare agenti vigilatori propri o in convenzione con altri Consorzi, anche di altri settori, per le attività di vigilanza e per i prelievi di campioni di vino delle denominazioni tutelate, prevalentemente nella fase del commercio;
  • collaborare con l’Ispettorato Centrale della Tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agro-alimentari, in raccordo con la Regione Puglia per elaborare ed attuare il programma di vigilanza.

4. Il Consorzio, qualora autorizzato ai sensi dell’art. 17 comma 4 del DLgs. 61/10 per ciascuna denominazione tutelata, esercita le funzioni e le attività di cui allo stesso comma 4 nei confronti di tutti i soggetti inseriti nel sistema dei controlli delle denominazioni di competenza, anche se non aderenti. I costi derivanti dalle attività di cui al comma 4 sono applicati a carico di tutti i soggetti inseriti nel sistema di controllo, sotto forma di contributi intesi come tariffe applicabili a ciascun socio e agli altri soggetti imponibili viticoltori, vinificatori ed imbottigliatori, sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva, vino denunciato, vino imbottigliato) sottoposto al sistema di controllo nella campagna vendemmiale immediatamente precedente l’anno nel quale vengono attribuiti i costi. I contributi di cui sopra devono essere riportati in bilancio in conti separati (art. 9 del DM 16.12.2010 – Costituzione e riconoscimento Consorzi).
Il Consorzio autorizzato ai sensi dello stesso art. 17 comma 4 può chiedere ai nuovi soggetti utilizzatori della denominazione, al momento della immissione nel sistema di controllo, ivi compresi i non intenzionati ad associarsi, il contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre, n. 201, secondo i criteri e le modalità stabilite dal MIPAAF.

Art. 5 – REQUISITI E MODALITÀ DI AMMISSIONE

Possono essere soci del Consorzio tutti gli utilizzatori delle Denominazioni d’Origine tutelate dal Consorzio medesimo – sottoposti al sistema di controllo di cui al D. Lgs. 61/2010 - che esercitano una o più attività produttive: viticoltura e/o vinificazione e/o imbottigliamento, e cioè:

  • gli imprenditori agricoli singoli o associati esercenti una o più delle predette attività produttive;
  • le imprese, qualunque sia la loro forma giuridica, le cooperative e cantine sociali che esercitano una o più delle predette attività produttive.

Per cooperativa di viticoltori o associazione di produttori si intende la struttura o organismo associativo avente la disponibilità dell’uva di viticoltori proprietari e/o conduttori conferenti, sia parziale che totale. L’adesione di queste imprese, qualora supportate da espressa delega da parte dei soci conferenti come da art. 6 comma 5 del DM 16.12.2010 (Consorzi di tutela), comporta l’automatica considerazione degli stessi soci ai fini dei conteggi consortili nella categoria “viticoltori”. Tali conferenti dovranno pertanto essere indicati “per memoria” sul libro soci del Consorzio, in abbinamento al nominativo della cooperativa, anche ai fini della dimostrazione delle percentuali di rappresentatività nei confronti del MIPAAF.
Tali viticoltori, in quanto non associati direttamente al Consorzio, non assumono la qualifica di soci del Consorzio, partecipando allo stesso per il tramite dell’ente conferitario rappresentato dal proprio legale rappresentante.
Il viticoltore conferente totale o parziale della cooperativa può associarsi al Consorzio ed esercitare i diritti, al posto della cooperativa, per la quantità di uva conferita; per quella utilizzata direttamente, rappresenterà le attività di impresa anche per la quantità di vino ottenuto direttamente ed eventualmente imbottigliato.
La cantina sociale o cooperativa o associazione di produttori, che svolge attività di vinificazione e/o di imbottigliamento, aderisce al Consorzio per le quantità di uve, mosti e vino lavorati ed eventualmente imbottigliati.
L’ammissione al Consorzio è garantito a tutti i soggetti partecipanti al processo produttivo dei vini tutelati e deve essere richiesto mediante domanda scritta contenente:

  1. l’esatta denominazione o ragione sociale dell’impresa e le generalità dei suoi legali rappresentanti;
  2. l’indicazione della sede legale e dei luoghi dove vengono svolte le attività dell’impresa;
  3. gli estremi dell’iscrizione nel rispettivo Registro delle Imprese di cui al DPR 14/12/1999 n. 558;
  4. l’indicazione della/delle attività effettivamente svolta/e;
  5. per i viticoltori, proprietari e/o conduttori, le superfici iscritte a schedario, con riferimento alla/e denominazione/i e/o indicazione/i rappresentate;
  6. la dichiarazione di conoscere il presente statuto e di assoggettarsi agli obblighi derivanti dallo stesso, dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali e dagli eventuali regolamenti;

Qualora i vigneti risultino congiuntamente condotti da più persone, i conduttori dovranno designare, all’atto della presentazione della domanda di ammissione, la persona alla quale sarà delegata la rappresentanza in seno al Consorzio.
All’atto della domanda di adesione, le strutture cooperative e gli organismi associativi devono inoltre presentare l’elenco dei propri conferenti e/o aderenti suddiviso per attività svolta e per categoria di appartenenza, recanti dati anagrafici e produttivi utili per la definizione della rappresentatività consortile.
Il Consiglio di amministrazione, accertato il possesso dei requisiti richiesti, delibera sulla domanda nel termine di due mesi dalla presentazione.
Il mancato accoglimento della richiesta può essere impugnato avanti il Collegio arbitrale con le modalità e termini indicati all’art. 24.
La qualità di socio si acquisisce in seguito al versamento della quota di ammissione e del contributo di avviamento di cui alla legge 22 dicembre 2008, n. 201 eventualmente previsto per i nuovi utilizzatori della denominazione, da effettuare entro un mese dalla comunicazione del provvedimento di ammissione.


Quota di ammissione

1) L’entità della quota di ammissione è una tantum e sarà determinata con delibera del Consiglio di amministrazione in misura anche diversificata per le diverse denominazioni tutelate e per le diverse categorie;
2) Ove un candidato-socio appartenga a più categorie e/o produca, vinifichi o confezioni più di una fra le denominazioni tutelate dal Consorzio, sarà tenuto al pagamento della quota di ammissione per tutte le categorie e/o tutte le denominazioni rappresentate.
3) Ove un socio, successivamente al suo ingresso nel Consorzio, estenda la propria attività ad altre categorie e/o altri vini tutelati dal Consorzio diversi da quelli per cui ha pagato tassa di ammissione, dovrà integrare tale quota con un ulteriore versamento riferita alla sua nuova sfera di attività.
4) Qualora vi sia passaggio di proprietà per successione mortis causa, o per divisione patrimoniale, o per trasferimento di azienda socia tra coniugi o parenti fino al 3° grado, anche nel caso di mera modificazione della natura giuridica del socio, non sarà dovuta alcuna quota di ammissione dai nuovi intestatari, i quali, peraltro, dovranno denunciare entro 120 giorni al Consorzio la nuova consistenza ed intestazione.
Le stesse disposizioni si applicano anche per le fusioni societarie nel caso le risultanti siano già socie del Consorzio per le stesse denominazioni, nonché per le scissioni di società che restino distintamente e per le stesse denominazioni all’interno del Consorzio.
Al consorziato che affitta la sua azienda verrà sospesa l’iscrizione per l’intera durata del contratto. L’impresa conduttrice dovrà fare richiesta di ammissione quale nuovo socio e pagare la relativa quota di ammissione. Al termine del rapporto di affitto, il proprietario dell’azienda affittata riacquisterà la qualifica di consorziato senza pagare alcuna nuova quota di ammissione.
Le Cooperative e gli altri enti associativi ad esse equiparati non pagheranno alcuna quota di ammissione per i loro nuovi associati.
La quota di ammissione si intende versata a fondo perduto; essa è intrasferibile, non rivalutabile e non genera alcun diritto sul patrimonio del Consorzio.
L’associazione al Consorzio viene certificata dall’iscrizione nel relativo libro soci. Potrà essere predisposto un libro soci per ciascuna categoria e/o denominazione tutelata, e comunque deve essere garantita la distinzione degli associati tra le diverse denominazioni tutelate, con riguardo anche alle diverse categorie di appartenenza. Ogni successiva variazione dovrà essere tempestivamente comunicata.

Art. 6 – OBBLIGHI E DIRITTI DEI CONSORZIATI

Gli associati devono adempiere ai seguenti obblighi:

  1. rigorosa osservanza dello statuto e delle deliberazioni legittimamente adottate dal Consorzio nonché delle disposizioni degli eventuali regolamenti interni.
  2. versamento del contributo annuale come previsto dall’art. 7 del presente statuto;
  3. versamento di eventuali contributi straordinari deliberati dall’Assemblea (“CONTRIBUTI A PROGETTO”), ancorché posti a carico di singole categorie di associati, nel rispetto dei criteri di proporzionalità, in previsione di spese particolarmente indirizzate a tali categorie e ad eventuali interventi straordinari per la valorizzazione o difesa del prodotto;
    I termini di pagamento di tutti i contributi sopra citati saranno periodicamente stabiliti dal Consiglio di amministrazione con apposito regolamento o delibera.
  4. Assoggettamento ad ogni forma di controllo da parte del Consorzio al fine dell’accertamento dell’esatto adempimento degli obblighi assunti.
  5. Diritto di partecipazione alle attività del Consorzio e alle assemblee sociali solo se in regola con i pagamenti dei contributi.
  6. Ciascun socio ha l’obbligo di comunicare al Consorzio l’eventuale perdita di taluno dei requisiti essenziali prescritti per l’ammissione e/o la permanenza nel Consorzio stesso.
  7. Ai fini anche del calcolo della rappresentatività nel Consorzio, per ciascuna denominazione, la cooperativa o associazione di produttori o cantina sociale è tenuta a comunicare annualmente e comunque entro il mese di febbraio di ciascun anno, oltre che le quantità di uve trattate, i nominativi di ciascun socio produttore di uve e la qualifica di conferente totale o parziale delle stesse, nonché le superfici vitate.
  8. Nei casi in cui ne risultasse impossibile l’acquisizione attraverso gli organi ufficiali competenti, i soci sono tenuti ad inviare al Consorzio, dietro sua specifica richiesta, copie delle denunce e comunicazioni previste dalla legislazione in vigore.
  9. I consorziati hanno altresì l’obbligo:
  • di comportarsi secondo i comuni principi di lealtà commerciale e con la più scrupolosa osservanza delle norme in vigore nell’esercizio di tutte le attività dell’azienda consorziata;
  • di non porre in essere atti che costituiscono concorrenza nei confronti dei prodotti tutelati dal Consorzio;
  • di non porre in essere atti che costituiscono sleale concorrenza nei confronti degli altri consorziati o che comportino comunque pregiudizio alla denominazione tutelata;
  • di non arrecare pregiudizio all’immagine ed al prestigio del Consorzio con comportamenti incompatibili con la lealtà e la correttezza professionale;
  • di non compromettere l’armonia e l’unità in seno al Consorzio con dichiarazioni o azioni comunque contrarie allo spirito di colleganza ed al rispetto dovuto agli organi rappresentativi del Consorzio, fatti salvi la normale dialettica interna ed il diritto di critica.
Art. 7 – CONTRIBUTI

Il contributo annuale sarà commisurato ai livelli produttivi espressi da ciascun associato e con le modalità stabilite dal Consiglio di amministrazione, sulla base dei seguenti elementi:

  • per i produttori di uva: 40 q.li o frazione di uva denunciata;
  • per i vinificatori: 28 ettolitri o frazione di vino denunciato;
  • per gli imbottigliatori: 28 ettolitri o frazione di vino imbottigliato.

Quindi, superato il limite di 40 q.li per l’uva denunciata dai produttori e di 28 ettolitri per vino denunciato dai vinificatori e vino imbottigliato dagli imbottigliatori, il socio dovrà pagare il contributo unitario per ogni frazione (esempio: il produttore di uva che produce 90 q.li dovrà pagare una quota sociale pari a 3 contributi unitari).
Nel caso occasionale di produzione nulla, il socio sarà tenuto a pagare la singola quota unitaria.
La commisurazione del prodotto ottenuto per ciascuna campagna, ai fini del calcolo del contributo unitario, deve essere effettuata sulla base delle dichiarazioni di vendemmia e/o delle dichiarazioni di produzione presentate complessivamente per tutte le denominazioni tutelate nella campagna vendemmiale immediatamente precedente (o nell’ultima campagna di cui sono note le risultanze), così come risultanti dai dati messi a disposizione dai servizi SIAN e/o dalla Struttura di controllo incaricata.
La somma delle unità di conto detenute da ogni singolo socio per le varie categorie e denominazioni rappresentate verrà moltiplicata per il contributo unitario, individuato sulla base del prodotto complessivo ottenuto nella campagna vendemmiale immediatamente precedente la sessione assembleare o dell’ultima campagna di cui sono note le risultanze.
Il calcolo delle unità di conto spettanti a ciascun socio e l’ammontare del contributo unitario dovranno essere approvati dal Consiglio di amministrazione entro il mese di marzo di ciascun anno e sarà valido per le Assemblee che si terranno nei dodici mesi successivi.
Nel caso di cooperative di viticoltori, o associazioni di produttori, o cantine sociali, il contributo annuale è commisurato alla quantità di prodotto denunciato dal soggetto collettivo.
Il Consiglio delibera per ciascuno dei vini tutelati, secondo i criteri di cui all’art. 28 relativo al bilancio preventivo, la misura dei seguenti “CONTRIBUTI ANNUI UNITARI”:

  1. CONTRIBUTO UNITARIO ATTIVITA’ DI VALORIZZAZIONE
  2. CONTRIBUTO UNITARIO ATTIVITA’ DI TUTELA E VIGILANZA
  3. CONTRIBUTO UNITARIO ATTIVITA’ DI SERVIZIO AI SOCI

I soggetti inseriti nel sistema dei controlli non associati al Consorzio sono tenuti al pagamento dei contributi limitatamente all’attività di valorizzazione e all’attività di tutela e vigilanza (funzioni erga omnes).
Il Consiglio di amministrazione può stabilire, sulla base del bilancio preventivo approvato dall’Assemblea, una commisurazione diversa del contributo (agendo sull’ unità di conto o sul contributo unitario) per le singole denominazioni tutelate, in funzione del loro valore reale, delle caratteristiche specifiche, della consistenza interna e della classificazione diversa delle DO o IG, ecc.

Art. 8 – SANZIONI

Il Consorzio vincola gli associati ad un corretto comportamento volto alla massima valorizzazione dell’immagine e del prestigio delle denominazioni tutelate.
Nei confronti dell’associato che non rispetti il presente statuto, i regolamenti interni e le delibere consiliari, il Consiglio di amministrazione può, in relazione alla gravità dell’infrazione, comminare le seguenti sanzioni:

  1. censura con diffida;
  2. sanzione pecuniaria fino ad un massimo di tre volte il contributo annuale di cui all’art. 7, se non previsto diversamente da apposito regolamento;
  3. esclusione dal Consorzio.

Nessun provvedimento può comunque essere adottato se l’interessato non sia stato invitato, tramite lettera raccomandata A.R., a motivare e giustificare per iscritto e a regolarizzare, ove possibile, la propria posizione entro trenta giorni dalla ricevuta della raccomandata.
I provvedimenti di cui sopra devono essere comunicati agli interessati entro quindici giorni dalla delibera successivamente assunta mediante lettera raccomandata A.R.
Contro i provvedimenti sanzionatori previsti dal presente articolo, l’interessato può attivare controversia ricorrendo al Collegio Arbitrale nei modi e nei tempi previsti dall’art. 24 dello statuto.

Art. 9 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO
La perdita della qualità di consorziato può avvenire per recesso, decadenza, esclusione. In ogni caso di risoluzione del rapporto associativo, il socio deve assolvere tutti gli obblighi anche finanziari assunti e in sospeso, ancorché il rapporto si risolva in corso di esercizio.
Art. 10 – RECESSO

Gli obblighi dell’associato verso il Consorzio hanno la durata dello stesso. Tuttavia possono cessare prima della scadenza del Consorzio quando:

  1. l’associato abbia cessato di svolgere la propria attività;
  2. nel caso di dimissioni facoltative ai sensi dell’art. 2, comma 1, lett. c) del DM del 16 dicembre 2010;
  3. negli altri casi normativamente previsti.

La comunicazione di recesso deve essere inoltrata con lettera raccomandata al Consiglio di amministrazione, che dovrà deliberare in merito entro 30 giorni dalla ricezione.

Art. 11 – DECADENZA

Decade dal diritto di far parte del Consorzio l’associato che:

  1. abbia perduto taluno dei requisiti essenziali di adesione;
  2. abbia ceduto a qualsiasi titolo il possesso o la proprietà dell’azienda;
  3. si trovi in una situazione di assoluta incompatibilità rispetto agli scopi del Consorzio;

Le domande di subentro, in caso di decesso del titolare o di cessione dell’azienda, sono trattate nell’ambito delle procedure e condizioni previste dall’art. 5.

Art. 12 – ESCLUSIONE

Può essere escluso dal Consorzio l’associato che:

  1. sia gravemente inadempiente degli obblighi consortili;
  2. abbia commesso gravi violazioni del presente statuto, dei regolamenti interni e delle delibere degli organi consortili;
  3. senza giustificato motivo, si renda moroso delle quote e dei contributi dovuti, nonostante le diffide e i tempi concessi: tre mesi dalla seconda ed ultima diffida, e comunque non più di un anno per il rientro.
  4. sia stato condannato per reati dolosi con sentenza definitiva;
  5. svolga attività in concorrenza o in contrasto con gli interessi consortili;
  6. negli altri casi previsti da leggi o regolamenti.

L’esclusione non solleva dagli obblighi assunti e dalle sanzioni amministrative e pecuniarie comminate anche per effetto dell’esclusione.
Sull’esclusione delibera il Consiglio di amministrazione ed il relativo provvedimento deve essere comunicato agli interessati entro quindici giorni dalla delibera mediante lettera raccomandata A.R.
L’interessato può impugnare il provvedimento ricorrendo al Collegio arbitrale nei modi e termini previsti nell’art.24.

Art. 13 – ORGANI

Sono organi del Consorzio:

  • l’Assemblea generale dei consorziati;
  • il Consiglio di amministrazione;
  • il Presidente del Consorzio;
  • il Collegio sindacale;
Art. 14 – ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

All’Assemblea Ordinaria spetta il compito di:

  1. determinare l’indirizzo generale dell’attività del Consorzio per il conseguimento delle finalità consortili;
  2. approvare le proposte di modifica dei disciplinari di produzione delle denominazioni tutelate;
  3. approvare le proposte di nuove DOC o DOCG la cui zona di produzione interessi in tutto o in parte i territori delimitati delle denominazioni tutelate;
  4. ai fini della presentazione delle richieste di cui ai punti 2) e 3) al MIPAAF, per il tramite della Regione, le relative delibere assembleari devono essere assunte nel rispetto del requisito di rappresentatività di cui all’art. 4 comma 2 lett. c) e d) del DM 16-12-2010 (procedure modifica disciplinari e richiesta nuove DOC);
  5. deliberare sul rendiconto economico finanziario redatto dal Consiglio di amministrazione secondo le disposizioni statutarie in uno con la relazione della attività svolta nell’esercizio;
  6. deliberare sul bilancio preventivo proposto dal Consiglio di amministrazione e relativi contributi, ivi compresi quelli previsti dall’art. 9 del DM 16.12.2010 e relative modalità di applicazione;
  7. deliberare, su proposta del Consiglio, sull’istituzione e l’ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008;
  8. deliberare il versamento dei contributi straordinari, sulla base di quanto previsto al punto 4) dell’art. 7;
  9. eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione, determinando la misura degli eventuali compensi per alcuni di essi incaricati di specifici compiti;
  10. nominare i membri del Collegio sindacale e il suo Presidente, scelti anche fra persone estranee al Consorzio ma con almeno un membro effettivo ed un supplente iscritti nel registro dei revisori contabili;
  11. deliberare sull’adesione alle organizzazioni di assistenza e tutela;
  12. approvare i regolamenti interni;
  13. approvare i marchi consortili e i relativi regolamenti d’uso;
  14. stabilire e/o modificare le unità di conto di cui al punto 2) dell’art. 7;
  15. deliberare su tutti gli argomenti che le siano sottoposti dal Consiglio di amministrazione.

All’Assemblea straordinaria, convocata su decisione del Consiglio di amministrazione, spetta il compito di deliberare su:

  1. le modifiche da apportare al presente Statuto;
  2. lo scioglimento del Consorzio o la proroga della sua durata;
  3. la messa in liquidazione del Consorzio, con la nomina, la definizione dei poteri e la remunerazione dei liquidatori, nonché la devoluzione del patrimonio.
Art. 15 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea generale si riunisce almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale, ed è convocata sia in via ordinaria che straordinaria dal Consiglio di amministrazione tutte le volte che esso lo ritiene opportuno o su richiesta di tanti soci rappresentanti almeno un quinto dei voti spettanti all’intera compagine sociale.
La convocazione avviene tramite invito contenente l’ordine del giorno da spedirsi a mezzo posta, telefax, posta elettronica o altro mezzo anche telematico di cui sia documentabile il ricevimento, a ciascun consorziato al domicilio risultante dal libro soci, almeno 10 giorni prima di quello fissato per la riunione. In alternativa, per i Soci appartenenti a Cantine Sociali, Cooperative e Consorzi il predetto invito potrà essere inviato all’Ente di appartenenza e sarà cura di quest’ultimo avvisare i singoli soci anche mediante affissione dell’avviso presso la loro sede sociale.
In caso di urgenza e/o di modifiche della convocazione, la stessa può essere spedito almeno 5 giorni prima di quello fissato per la riunione con gli stessi strumenti sopra previsti.
L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è costituita dai consorziati in regola con i contributi, tranne gli esclusi o i sospesi; alla stessa intervengono i componenti del Collegio sindacale. Essa è presieduta dal Presidente e in sua assenza dal vice Presidente più anziano ed in assenza di questo dal secondo vice Presidente o anche, se necessario, dal Consigliere più anziano.
Il Presidente dell’Assemblea nomina il Segretario della stessa, anche non socio.
Spetta al Presidente dell’Assemblea dichiarare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano rappresentati almeno la metà più uno dei voti spettanti all’intera compagine consortile determinati ai sensi dell’art. 16; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.
L’Assemblea sia ordinaria che straordinaria in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima convocazione.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sede sociale, purché nella Regione Puglia, sempre nei modi e nei tempi sopra riportati.
Tutte le deliberazioni delle Assemblee devono essere fatte constatare nel verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.
Il Consorzio di tutela, qualora rappresentativo di più denominazioni, al fine di assicurare l’autonomia decisionale nelle istanze consortili interessanti una specifica denominazione, può indire separate assemblee, gestite su mandato del Consiglio di amministrazione dai rispettivi Comitati di gestione delle singole denominazioni se esistenti, destinate esclusivamente ai soci inseriti nel sistema di controllo di quella stessa denominazione, secondo le norme generali di convocazione e svolgimento assembleare di cui al presente articolo e successivo art. 16.
La richiesta di separata assemblea deve pervenire da tanti soci della denominazione interessata rappresentanti almeno la metà più uno dei voti espressi dalla sua compagine sociale.
Il Consiglio di amministrazione sarà tenuto a dare esecuzione alle conseguenti delibere.

Art. 16 – MODALITÀ DI VOTO

Le deliberazioni assembleari, salvo diversamente previsto (proposte modifica e riconoscimento nuove DO, art. 14 comma 4), vengono adottate a maggioranza dei voti espressi dai consorziati presenti, in regola con i contributi.
Ciascun consorziato ha diritto ad un voto ponderale e cumulativo rapportato alla quantità di prodotto complessivamente ottenuto e/o vinificato e/o imbottigliato relativo all’insieme delle denominazioni rappresentate, così come risulta dalle sue denunce vendemmiali e di produzione nella campagna immediatamente precedente la sessione assembleare.
Il suo “monte voti complessivo” è pertanto corrispondente alle unità di conto calcolate ai fini dell’applicazione del contributo annuale (art. 7), pari altresì alla somma dei “monte voti” spettanti in relazione a ciascuna delle denominazioni rappresentate; questi ultimi potranno essere separatamente utilizzati nel caso di votazioni aventi per oggetto materie specifiche ed esclusive riferite alla correlativa denominazione.
Ogni procedura di calcolo dei “monte voti” dei singoli soci corrisponderà pertanto al sistema previsto per il calcolo del contributo annuale e, pertanto, il socio che occasionalmente l’anno precedente non ha prodotto nulla avrà diritto ad un voto.
Le deleghe concorrono a formare il numero totale delle presenze dei consorziati e dei voti validi in Assemblea.
Ogni singolo socio non può essere portatore di delega, nell’ambito di ciascuna delle denominazioni rappresentate (per le quali risulta iscritto) nel relativo libro soci, per più di tre soci assenti, e comunque, per tutte le DO rappresentate, non può portare deleghe per più di cinque soci assenti.
La rappresentanza in seno all’Assemblea consortile spetta:

  1. nel caso di impresa agricola svolta in forma individuale: al titolare o per delega al coniuge o ad un figlio, purché compartecipi nell’esercizio dell’impresa agricola;
  2. nel caso di impresa commerciale svolta in forma individuale: al titolare dell’impresa stessa o per delega al coniuge o ad un figlio se collaborano alla gestione aziendale;
  3. nel caso di impresa agricola o commerciale esercitata da società, cooperativa ed altre forme associate: a coloro che ne hanno la legale rappresentanza o da delegati dal loro organo amministrativo appartenenti allo stesso o da soci della stessa impresa delegati dall’amministratore unico.

Il numero dei voti espressi dalle cooperative per la propria appartenenza alla categoria “produttori” sarà pari alla somma dei voti che spetterebbero ai propri soci conferenti prodotto aventi titolo e che hanno delegato espressamente la stessa, salvo naturalmente i voti in mano ai conferenti che siano soci diretti del Consorzio. Per l’appartenenza delle stesse cooperative/cantine sociali alle categorie “trasformatori” e “imbottigliatori”, i voti saranno calcolati rispettivamente sul vino rivendicato e denunciato e su quello imbottigliato.

Art. 17 – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è costituito da un minimo di 9 ad un massimo di 15, in considerazione delle DO rappresentate.
I membri del Consiglio sono eletti dalla Assemblea e scelti tra i soci del Consorzio e/o tra i loro rappresentanti o delegati, come di seguito specificati, designati dalle categorie dei consorziati o dalle assemblee separate delle singole denominazioni di cui all’art. 15, qualora esistenti. Per rappresentanti dei soci si intendono gli amministratori del socio (esempio: amministratore unico, membro del consiglio di amministrazione, amministratore delegato, coamministratore) e, nel caso in cui vengano a decadere dalla rappresentanza del socio da cui erano stati designati, decadono automaticamente dal Consiglio di Amministrazione e sono sostituiti da altro soggetto rappresentante dello stesso socio e da questo designato. Altresì le imprese agricole o commerciali esercitate da società, cooperative ed altre forme associative potranno presentare la candidatura di un loro dirigente appositamente delegato dall’organo amministrativo con delibera scritta. Per ogni categoria può essere nominato al massimo un consigliere tra i candidati delegati. Nel caso due o più delegati prendono un numero di voti sufficiente per diventare consigliere nella stessa categoria, diventerà consigliere solo il delegato con il maggior numero di voti, mentre le imprese che avevano delegato gli altri candidati, dovranno sostituirlo con un loro consigliere o amministratore. In questo caso, comunque, il delegato che ha avuto il numero maggiore di voti, può anche non accettare la candidatura a favore di un consigliere o amministratore della propria impresa e permettere di entrare in consiglio il delegato di altra impresa immediatamente successivo come numero di voti. Nel caso in cui il delegato diventato consigliere perde la qualifica per cui è stato possibile candidarlo (escluso se è diventato consigliere o amministratore della stessa impresa che lo ha candidato), il rappresentante dell’impresa deve immediatamente comunicarlo al Consorzio e, con delibera scritta dell’organo amministrativo, indicare il suo sostituto che potrà essere altro dirigente o consigliere o amministratore dell’impresa stessa.
Tutte le denominazioni tutelate e relative categorie che partecipano al ciclo produttivo, presenti in Consorzio, devono trovare equilibrata rappresentanza in seno al Consiglio, ed il numero dei Consiglieri cui affidarne la rappresentanza è proporzionalmente commisurato al livello produttivo di ciascuna di esse. Ogni socio può essere rappresentato nel Consiglio di Amministrazione da massimo un consigliere per ogni categoria e, se eletti in numero superiore, viene escluso automaticamente chi ha preso meno voti.
Antecedentemente alla convocazione dell’Assemblea per le elezioni delle cariche sociali, il Consiglio di amministrazione:

  • provvede ad aggiornare e mettere a disposizione del corpo sociale l’elenco dei soci suddivisi per categorie;
  • invia comunicazione scritta ai consorziati con indicate le modalità e i tempi da rispettare per la presentazione delle proposte dei candidati al Consiglio stesso o al Comitato elettorale appositamente costituito (art.30);
  • propone all’Assemblea il numero di membri con cui rinnovare il Consiglio entrante e il numero dei Consiglieri destinati a rappresentarvi ciascuna denominazione e categoria, tenendo presente che:
    a) ogni denominazione deve essere comunque rappresentata da almeno un Consigliere;
    b) tutte le categorie che partecipano al ciclo produttivo presenti nel Consorzio devono essere equamente rappresentate, e comunque ciascuna categoria, purché presente nel corpo sociale, ha diritto ad almeno un seggio.
  • sottopone all’Assemblea elettiva la lista dei candidati, tenuto conto delle designazioni pervenute.

In Assemblea, ciascun consorziato può eleggere solo i membri scelti tra i candidati a rappresentare la propria denominazione, utilizzando una scheda contenente i nominativi dei soli candidati a rappresentare la denominazione stessa.
Qualora la denominazione sia rappresentata da più Consiglieri indicati dalle diverse categorie produttive, il consorziato vota per i soli membri proposti dalla propria categoria di appartenenza mediante scheda di voto ponderale separata.
Qualora l’associato sia interessato a più denominazioni tutelate e/o svolge contemporaneamente più attività produttive, versandone i relativi contributi, può votare, con schede e voti ponderali separati, per ciascuna delle denominazioni e/o categorie di appartenenza.
Ciascun consorziato vota i membri della propria categoria di appartenenza utilizzando le schede consegnate, contenente i candidati e riportante la specifica congruità di votazione. Le preferenze espresse in ogni scheda non possono superare il numero dei membri destinati a rappresentare ogni categoria nel Consiglio, pena l’annullamento del voto.
Non può essere nominato Amministratore, e, se nominato, decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l’interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
Inoltre, non può essere nominato Amministratore o Sindaco del Consorzio, e se nominato decade dal suo ufficio, chi assume cariche in Organismi, Enti, Associazioni o Società che perseguono scopi e politiche non compatibili con quelli/e perseguiti/e e attuati/e dal Consorzio.
La decadenza e la sua decorrenza dovrà essere deliberata dal Consiglio di Amministrazione. La delibera di decadenza potrà essere impugnata ricorrendo al Collegio arbitrale nei modi e termini previsti nell’art.24.
Risultano eletti, categoria per categoria, i candidati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze; a parità di preferenze, il candidato con maggiore anzianità nel Consiglio di amministrazione o che rappresenti il Socio con maggiore anzianità nel Consorzio. Qualora non siano espresse preferenze sufficienti a coprire i seggi della categoria, per i mancanti si tiene conto dell’ordine di elencazione nella scheda.
Ove per una o più categorie vengano presentate candidature in numero insufficiente, i seggi non coperti vengono assegnati dal Consiglio nella sua prima riunione scegliendo tra gli appartenenti alla/e categoria/e medesima/e. Qualora i designati rifiutino l’incarico, il Consiglio provvederà alla sostituzione andando a scegliere tra le altre categorie.
I Consiglieri durano in carica per il periodo determinato all’atto della loro nomina,che comunque non può mai essere superiore a tre anni e sono rieleggibili.
Qualora, nel corso del mandato, vengano a mancare uno o più Amministratori e non è previsto diversamente in altro punto del presente statuto, subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima denominazione o categoria del vecchio consigliere non più presente.
Qualora un membro del Consiglio risulti assente senza giustificato motivo per quattro sedute consecutive, si considera decaduto dalla carica solo a seguito di una deliberazione del Consiglio di amministrazione da adottarsi con la maggioranza; dal quorum della maggioranza viene escluso il membro interessato alla questione. In questo caso subentra il primo dei non eletti appartenente alla medesima denominazione o categoria del consigliere decaduto.
I Consiglieri non hanno diritto a compensi o remunerazioni, salvo che non lo deliberi l’Assemblea. Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi a carattere continuativo in favore del Consorzio.

Art. 18 – POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatte salve le funzioni dell’Assemblea e le materie a questa riservate dal presente Statuto.
In particolare e a titolo meramente semplificativo, il Consiglio:

  1. elegge nel proprio seno un Presidente, stabilendone eventualmente i poteri, due Vicepresidenti e un Segretario, il quale potrà essere scelto all'infuori dei membri del Consiglio, nel qual caso l'eletto non avrà diritto al voto; il Presidente dovrà essere eletto con la maggioranza qualificata prevista al punto a) del comma successivo;
  2. provvede alla redazione del bilancio consuntivo annuale e della relazione informativa da allegare al medesimo; provvede inoltre, nei tempi e nei modi previsti dalla legge, alla redazione e al deposito della situazione patrimoniale annuale prevista dall’art. 2615 bis del Codice Civile;
  3. redige il progetto di bilancio preventivo, provvedendo anche alla determinazione e ripartizione delle quote e dei contributi, ivi compresi i costi derivanti dall’esercizio delle funzioni erga omnes di cui all’art. 17 comma 4 del DLgs 61/10;
  4. delibera sulle domande di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 5 del presente Statuto;
  5. fissa la quota di ammissione al Consorzio, ai sensi dell'art. 5, stabilendo, eventualmente, la quota da destinare al Fondo Consortile;
  6. fissa la misura dei contributi annuali, previsti dall'art. 7;
  7. propone all’Assemblea l’istituzione e l’ammontare del contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008, come da possibilità consentita dall’art. 17 comma 6 del DLgs 61/10;
  8. nomina le Strutture tecniche collegiali e ne fissa il compenso;
  9. provvede all'espletamento dei compiti di cui all'art. 5 del D.M. 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e in particolare, con riguardo all’attività di vigilanza, sotto il coordinamento dell’Ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressione delle frodi, elabora e pone in attuazione il programma di vigilanza, assumendo o utilizzando in convenzione agenti vigilatori anche con qualifica di agenti di pubblica sicurezza.

È altresì facoltà del Consiglio di Amministrazione:

a) nominare in accordo col Presidente e con la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri in carica:

  • uno o più AMMINISTRATORI DELEGATI, precisandone attribuzioni, poteri ed eventuali compensi;
  • un COMITATO ESECUTIVO, con le modalità di cui al successivo art. 21 del presente Statuto, precisandone attribuzioni e poteri;
  • un COMITATO TECNICO, con le modalità di cui all’art. 25, precisandone attribuzioni e poteri;
  • un COMITATO MARKETING, con le modalità di cui all’art. 25, precisandone attribuzioni e poteri;
  • uno o più COMITATI DI DENOMINAZIONE specifici per le singole Denominazioni tutelate dal Consorzio, nominati e funzionanti come previsto al successivo art.22;
  • un direttore, stabilendone i poteri, le mansioni e i compensi;

b) conferire, in accordo col Presidente, ad uno o più dei suoi componenti deleghe occasionali, determinando di volta in volta il contenuto di esse ed i poteri del delegato;

c) assegnare al Segretario del Consiglio, anche quando faccia parte di questo, una indennità ed attribuirgli, se del caso, specifici compiti per assicurare la regolarità dei servizi di segreteria e la istruzione delle pratiche da sottoporre all'esame del Consiglio medesimo;

d) costituire Commissioni speciali a carattere consultivo, allo scopo di affiancare e di assistere la Presidenza e le strutture nello studio e nella trattazione di argomenti di particolare importanza. Di tali Commissioni, il Consiglio potrà chiamare a far parte anche persone estranee al Consorzio, in ragione della loro particolare preparazione e competenza; per i componenti di dette Commissioni, il Consiglio stabilirà i relativi compensi;

e) predisporre l'adozione di uno o più regolamenti, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea, per disciplinare la vigilanza e il controllo sull'attività dei Soci, sull'uso dei marchi consortili, sull'accertamento delle violazioni, e su quant'altro risulti necessario od anche solo opportuno per la esecuzione del presente Statuto;
f) invitare a specifiche riunioni di Consiglio esperti vitivinicoli o rappresentanti delle pubbliche amministrazioni, senza diritto di voto.
Ai membri del Consiglio di Amministrazione può essere riconosciuto il rimborso delle spese sostenute per l’esercizio della carica.

Art. 19 – CONVOCAZIONE E FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente o, in caso di suo impedimento, dal Vice Presidente più anziano per carica, tutte le volte che lo ritenga opportuno; comunque almeno 4 volte l’anno, oppure quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno tre Consiglieri o dal Presidente del Collegio sindacale.
Gli avvisi di convocazione dovranno farsi con lettera, telegramma, fax, posta elettronica o altro mezzo, anche telematico, di cui sia documentabile il ricevimento, almeno cinque giorni prima e, nei casi di urgenza, con i mezzi telematici ma documentabili, almeno un giorno prima della riunione.
Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei Consiglieri.
Salvo quanto previsto al punto 1) del secondo comma e al punto a) del terzo comma del precedente art. 18, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
Le deliberazioni del Consiglio saranno verbalizzate in apposito libro ed ogni verbale sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono essere tenute anche mediante audioconferenza, teleconferenza o altro mezzo idoneo, anche informatico, a condizione che vengano garantiti: la individuazione del luogo di riunione ove saranno presenti almeno il Presidente e il Segretario della riunione; l'identificazione dei partecipanti alla riunione; la possibilità degli stessi di intervenire nel dibattito sugli argomenti all'o.d.g., nonché di visionare o ricevere documentazione e di poterne trasmettere.
Le decisioni degli Amministratori possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o consenso scritto, salvo preventiva opposizione da parte di uno o più amministratori. La decisione si intende adottata se consegue il consenso ed il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, espresso mediante sottoscrizione di un unico documento (ovvero di più documenti contenenti lo stesso testo di decisione), da trasmettere alla sede della società entro il termine fissato di volta in volta.
Tutti i documenti relativi alla formazione della volontà degli Amministratori, sono conservati presso la sede legale e trascritti (o annotati per estratto) nel Libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione non appena scaduto il termine fissato.

Art. 20 – PRESIDENTE E VICE PRESIDENTI DEL CONSORZIO

Il Presidente rappresenta il Consorzio e in tale qualità deve, informandone il Consiglio, stare in giudizio e compiere tutti gli atti giudiziali e stragiudiziali nell’interesse dell’Ente. A lui spetta la firma sociale, salvo quanto disposto nel successivo art. 21, e pertanto:

  • sottoscrive gli atti del Consorzio anche in giudizio, premettendone la ragione sociale;
  • può compiere tutte le operazioni bancarie nell’ambito di appositi rapporti e di affidamenti previamente deliberati dal Consiglio di amministrazione;
  • presiede le riunioni delle assemblee e del Consiglio di amministrazione;
  • vigila sull’esecuzione delle operazioni consortili ed adempie agli incarichi conferitigli dall’Assemblea o dal Consiglio di amministrazione; vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e dei registri del Consorzio;
  • ha facoltà di rilasciare procure speciali e può delegare temporaneamente parte delle proprie attribuzioni ad uno o ad ambedue i vice Presidenti, separatamente o congiuntamente, e/o al Direttore.

Il vice Presidente anziano, ed in caso di sua assenza o impedimento, l’altro vice Presidente, sostituisce il Presidente in caso di assenza od impedimento.

Art. 21 – COMITATO ESECUTIVO

Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare nel proprio seno un Comitato esecutivo, questo dovrà essere composta dal Presidente, dai due Vicepresidenti e da due o quattro Consiglieri, uno dei quali potrà essere, nel caso di nomina del Consiglio, l'Amministratore Delegato.
Il Comitato esecutivo avrà i poteri e le attribuzioni precisate dal Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina; per la validità delle sue riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consorzio e da questo convocata a sua discrezione.
Le deliberazioni del Comitato sono prese, anche nei modi e nelle forme di cui al 5° e 6° comma dell’art. 19, a maggioranza assoluta dei voti e, in caso di parità, prevale il voto del Presidente; dovranno essere verbalizzate in apposito libro e dovranno essere portate a conoscenza del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione successiva a quella del Comitato.

Art. 22 – COMITATI DI GESTIONE E COMMISSIONI TECNICHE

Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare uno o più COMITATI DI GESTIONE specifici per le singole denominazioni tutelate dal Consorzio, ciascuno di essi dovrà essere composto, nel rispetto del principio di equa rappresentanza delle categorie consortili previste dall’art. 21, da almeno un membro del Consiglio di Amministrazione e da altri due o quattro membri scelti fra i Consiglieri o fra i soci che effettivamente operano - in qualità di viticoltori, vinificatori e imbottigliatori - in quella specifica Denominazione.
I Comitati assumeranno la denominazione di “COMITATO DI GESTIONE DELLA D.O.C...”.
Il Presidente del Comitato è designato dal Consiglio di Amministrazione all’atto della nomina e convoca il Comitato a sua discrezione o su richiesta di almeno due dei suoi membri.
Alle riunioni del Comitato hanno diritto di intervenire - e pertanto devono essere invitati - anche il Presidente e i Vice Presidenti del Consorzio. Alle riunioni deve altresì essere invitato il Direttore.
Il Comitato ha poteri meramente consultivi o preparatori delle delibere consiliari, salvo che il Consiglio gli conferisca, all’atto della nomina, specifici poteri di natura esclusivamente “interna”. In tale caso, il parere del comitato sarà vincolante per la relativa denominazione nelle materie tecniche attinenti alla normativa comunitaria e nazionale.
Il Comitato della singola denominazione e l’Assemblea separata della stessa hanno altresì il compito di proporre e designare i candidati al Consiglio di amministrazione del Consorzio.
Per il funzionamento dei Comitati, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del precedente articolo 21.
Il Consiglio di amministrazione può anche nominare specifiche Commissioni Tecniche per le denominazioni, per la cui composizione si deve tener conto degli specifici interessi delle denominazioni tutelate e delle categorie produttive. Tali Commissioni sono formate da commissari scelti fra gli associati o rappresentanti di persone giuridiche associate, e possono venire integrati con la partecipazione di esperti di provata esperienza.
I Presidenti dei Comitati e i responsabili delle Commissioni possono essere invitati al Consiglio senza diritto di voto e in qualsiasi altro contesto o seduta, su invito del Presidente.
Nessun consorziato membro di organismi tecnici e amministrativi del Consorzio ha diritto ad un compenso per l’attività svolta e/o delegata.

Art. 23 – COLLEGIO SINDACALE

I membri del collegio sindacale durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
Il Collegio sindacale è nominato dall’assemblea ordinaria ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti; la stessa assemblea ne determina il compenso e designa altresì il Presidente del Collegio. Almeno uno dei membri effettivi ed un supplente debbono essere iscritti nell’Albo dei Revisori contabili di cui al D.lgt. 27/1/1992 n. 88.
Il Collegio sindacale:

  1. vigila sulla gestione amministrativa del Consorzio nonché sull’osservanza delle leggi e del presente Statuto;
  2. assiste alle adunanze dell’assemblea ed a quelle del Consiglio di amministrazione;
  3. esamina il rendiconto consuntivo riferendone all’Assemblea, con particolare riguardo alla regolare tenuta della contabilità ed alla corrispondenza del bilancio alle scritture contabili;
Art. 24 – COLLEGIO ARBITRALE

Gli associati sono tenuti a rimettere alla decisione di un Collegio Arbitrale la risoluzione di tutte le controversie relative all’interpretazione ed all’applicazione delle disposizioni del presente Statuto e dell’eventuale regolamento, nonché quelle derivanti da deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre arbitri, di cui due da nominarsi da ciascuna delle due parti in lite, e il terzo dai due membri così nominati, e in caso di disaccordo dal Presidente del Tribunale di Taranto.
Il Collegio Arbitrale avrà sede in Manduria e giudicherà nelle forme dell’arbitrato rituale ai sensi dell’art. 2 lett. h) del DM 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela).
Il ricorso, a pena di decadenza, deve essere presentato entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del fatto che determina la controversia.
Le parti si impegnano a dare fedele ed immediata esecuzione alla decisione o determinazione arbitrale.

Art. 25 – STRUTTURE TECNICHE E COMMERCIALI

Il Consiglio di Amministrazione può nominare, secondo le norme di seguito riportate, le seguenti strutture tecniche collegiali:

  1. Comitato tecnico
  2. Comitato marketing

Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare un Comitato tecnico, questo dovrà essere composto dal Presidente, dall’Amministratore Delegato e dal Direttore (se nominati), nonché da 5 altri esperti scelti tra i consiglieri o tra i soci che abbiano particolari conoscenze in materie vitivinicole o ad esse connesse.
Il Comitato Tecnico ha il compito di esprimere parere consultivo sulle questioni che gli vengono sottoposte dalla Presidenza e dal Consiglio di Amministrazione, ovvero di svolgere i compiti o di sviluppare gli studi ed i progetti tecnici che gli venissero come sopra affidati. Ove il Presidente del Consorzio rinunci a presiederlo, il Comitato Tecnico elegge il proprio Presidente.
Il Comitato Tecnico si riunisce su invito del Presidente del Consorzio ovvero a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione nonché per iniziativa del Presidente del Comitato stesso.
Ove il Consiglio si avvalga della facoltà di nominare un Comitato marketing, questo dovrà essere composto dall'Amministratore Delegato, dal Direttore e dal responsabile della funzione di promozione, valorizzazione e marketing (se nominati), nonché da un massimo di 7 Consiglieri e/o Soci che abbiano particolari conoscenze in materia di promozione, valorizzazione e pubblicità.
Il Comitato marketing ha il compito di esprimere un parere consultivo sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Presidente, dalla Giunta esecutiva e dal Consiglio di Amministrazione, ovvero di svolgere i compiti e di sviluppare gli studi e i progetti promozionali che gli venissero come sopra affidati. Ove non ne faccia parte, il Presidente del Consorzio ha diritto di intervenire alle riunioni del Comitato marketing.
Il Comitato marketing si riunisce su invito del Presidente o del Direttore del Consorzio.

Art. 26 – STRUTTURA OPERATIVA

Il Consiglio di Amministrazione, in accordo con il Presidente, può nominare un Direttore della struttura operativa fissandone le attribuzioni, i poteri e i compensi.
Il Direttore risponde al Presidente e al Consiglio di Amministrazione ed è responsabile, per la parte che gli compete, oltre che dell’ordinaria amministrazione del Consorzio, anche della applicazione dello Statuto e dei Regolamenti consortili, nonché dell’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione; il Direttore è altresì responsabile dell'operato di tutto il personale del Consorzio, che da lui dipende.
Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare il Sovrintendente del laboratorio di ricerca ed analisi del Consorzio, nella persona di un tecnico laureato del settore, abilitato alla firma dei certificati e che può essere scelto anche al di fuori del personale dipendente del Consorzio.
Tutto il personale dipendente del Consorzio è parimenti nominato dal Consiglio di amministrazione ed è posto alle dipendenze del Direttore.

Art. 27 - REGOLAMENTI INTERNI

Il funzionamento tecnico ed amministrativo del Consorzio è disciplinato da regolamenti interni predisposti dal Consiglio di amministrazione e sottoposti all’approvazione dell’assemblea con le maggioranze previste nella forma ordinaria.
Con tali regolamenti possono essere stabiliti i poteri del Direttore, le attribuzioni delle Commissioni tecniche nonché le mansioni dei dipendenti del Consorzio.
I regolamenti che integrano le norme statutarie debbono venir approvati dall’assemblea con le maggioranze previste nella forma straordinaria.

Art. 28 – PATRIMONIO E BILANCIO

Il Bilancio consuntivo del Consorzio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio, costituito da stato patrimoniale, conto economico e nota integrativa, deve essere redatto secondo le norme di buona contabilità e, per quanto possibile, nel rispetto delle norme dettate dall’art. 2478 bis del Codice Civile e accompagnato da una relazione del Consiglio di Amministrazione.
Il bilancio deve essere sottoposto alla revisione del Collegio sindacale che deve riferire all’Assemblea dei soci.
Il bilancio, la relazione del Consiglio di Amministrazione, la relazione del Collegio Sindacale e gli allegati devono essere messi a disposizione dei Soci presso la Sede sociale nei cinque giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea da farsi nei modi e nei tempi previsti dall’art. 15.
Non avendo il Consorzio scopo di lucro, eventuali avanzi di gestione potranno essere destinati, dall’Assemblea, a copertura di eventuali disavanzi di esercizi precedenti, ovvero riportati a nuovo per essere utilizzati a diminuzione delle spese di gestione preventivate per l'esercizio successivo o, infine, assegnati ai fondi di riserva eventualmente appositamente costituiti.
E’ fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
L'Assemblea potrà stabilire che una quota dei proventi del Consorzio ovvero l’eventuale avanzo di gestione risultante dal bilancio consuntivo sia accantonata in uno o più fondi di riserva a copertura di eventuali sopravvenienze passive o di spese di carattere straordinario ed imprevisto o, eventualmente, per una più vasta e migliore attuazione degli scopi previsti dall'art. 3 del presente Statuto, mediante incremento del “Fondo consortile”.
Ciascun consorziato ha l’obbligo di contribuire alla formazione del Fondo consortile che è costituito da un numero illimitato di quote il cui valore sarà determinato dallo Statuto. Il fondo patrimoniale netto di bilancio è determinato, alla fine di ogni esercizio, dalla somma algebrica:

  • del Fondo inizialmente conferito in sede di costituzione del Consorzio;
  • delle quote di ammissione versate dai soggetti ammessi a far parte del Consorzio;
  • dagli eventuali nuovi versamenti in conto capitale deliberati dall'assemblea dei consorziati;
  • dei risultati economici dei bilanci annuali (avanzi e disavanzi di gestione);
  • dell’eventuale contributo di avviamento di cui alla legge 201/2008 versato dai nuovi soggetti al momento della immissione nel sistema di controllo;
  • di componenti straordinarie positive o negative non riferibili alla gestione ordinaria quali contributi volontari versati da consorziati o da terzi (enti pubblici e privati) ed eventuali lasciti o donazioni.

I contributi derivanti dall’esercizio delle funzioni ed attività “erga omnes” di cui all’art. 17 comma 4 del DLgs 61/10 e relativo utilizzo, come da ripartizione di cui all’art. 7 comma 2, devono essere riportati in bilancio in conti separati. Avanzi della gestione “erga omnes” non possono essere utilizzati per la copertura di disavanzi dell’esercizio “istituzionale” (verso propri soci) del Consorzio, bensì riportati a nuovo nel conteggio separato e utilizzati a diminuzione delle spese di gestione “erga omnes” preventivate per l’esercizio successivo.
Il Bilancio preventivo del Consorzio deve essere approntato dal Consiglio di Amministrazione ogni anno prima dell'Assemblea annuale dei Soci e sottoposto all’approvazione dell’Assemblea stessa.
Le previsioni di spesa per l’esercizio delle funzioni “erga omnes” e la relativa ripartizione dei contributi di cui all’art. 7 comma 2, a carico dei soci e degli altri soggetti imponibili non soci (viticoltori, vinificatori e imbottigliatori), calcolati sulla base delle quantità di prodotto a denominazione (uva e vino denunciati, vino imbottigliato) sottoposte al sistema di controllo della campagna precedente, devono essere chiaramente indicate a parte rispetto alle voci di spesa preventivate per l’esercizio istituzionale delle attività a favore dei soci.

Art. 29 - MARCHIO STORICO E MARCHI CONSORTILI
La disciplina per l’adozione e l’uso dei marchi consortili dovrà essere conforme alle condizioni stabilite dall’art. 17 del Dlgs 61/10 e DM 16.12.2010 (Costituzione e riconoscimento Consorzi di tutela) e successive modifiche.
Il marchio storico può essere proposto come logo della D.O.P. o della I.G.P. tutelate ed inserito nel disciplinare di produzione, ai sensi dell’art. 17 c.7 del D.Lgs 61/2010.
Art. 30 – MODALITÀ OPERATIVE DEL COMITATO ELETTORALE

Entro il 31 dicembre dell’anno antecedente la scadenza del proprio mandato il Consiglio di Amministrazione nomina il Comitato Elettorale che dovrà insediarsi entro trenta giorni dalla nomina.
Entro il 31 gennaio dell’anno successivo il Comitato dovrà inviare a tutti i soci una nota informativa per la raccolta delle candidature alla carica di consigliere di C.d.A.; nella predetta nota sarà indicato un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta dal ricevimento per la presentazione delle candidature.
La nota è corredata di un’apposita scheda da restituirsi debitamente compilata e controfirmata in caso di proposizione della candidatura.
Nella stessa nota il Comitato indicherà il termine ultimo di predisposizione dell’elenco dei candidati per permetterne l’allegazione all’avviso di convocazione dell’assemblea elettiva.
I candidati alla carica di Consigliere possono essere individuati solo tra i soci in regola con l’assolvimento degli obblighi statutari.
Ciascun Socio deve indicare la categoria produttiva (produzione uve, vinificazione, imbottigliamento) in cui esercita l’attività e per la quale si candida, a prescindere dalle Denominazioni di origine utilizzate. Non è possibile candidarsi contemporaneamente in più categorie.
Qualora il numero di candidati in una o più categorie fosse inferiore al numero di seggi disponibili, sarà cura del Comitato Elettorale intervenire presso la base associativa al fine di sollecitare ulteriori candidature.
Il contenuto di questo articolo può venir modificato dall’assemblea ordinaria.

Art. 31 - LIQUIDAZIONE
Al verificarsi di una causa di scioglimento si apre la fase di liquidazione da effettuarsi secondo le norme di cui agli art.2275 e segg. Cod.Civ.., salvo modalità diverse previste dallo statuto ai sensi dell’art.2612 c.2 n.5.
Il patrimonio netto del Consorzio risultante dal bilancio finale di liquidazione è devoluto ad organismi con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 32 - DISPOSIZIONI FINALI
Le disposizioni relative alla nomina del Consiglio di Amministrazione ed alle qualità dei Consiglieri, in particolare ai Consiglieri che sono rappresentanti di un socio, si applicano dall’approvazione di questo Statuto.
Per quanto non espressamente previsto nel presente statuto, valgono le disposizioni dettate dal Codice Civile e da altre norme speciali relative alle particolari caratteristiche del Consorzio di tutela.
Approvato dall’Assemblea Ordinaria del 20 Febbraio 2004